Partiamo in primis dai doveri del ciclista rispetto alla circolazione stradale, tema spesso dibattuto con agitazione ma più raramente analizzato nel merito, specie da un punto di vista di sicurezza stradale, affrontato oggi con taglio volutamente pratico e divulgativo.
La norma di riferimento è l’art. 182 C.d.S. che prevede, in primis, come i ciclisti debbano procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due.
Il comma 2, dell’art. 143 C.d.S., specifica poi che “i veicoli sprovvisti di motore (n.d.r. e quindi anche le biciclette) e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”.
La predetta disposizione non si applica ai velocipedi nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata.
Quando si circola fuori dai centri abitati occorre che i ciclisti procedano su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.
In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
Classico esempio è l’uso delle strisce pedonali; gli automobilisti devono comunque dare la precedenza ma sarebbe buona norma che il ciclista scendesse dalla bici conducendola a mano.
È poi vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5, C.d.S..
Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170 C.d.S..
I velocipedi devono poi transitare sulle piste loro riservate, purtroppo in Italia molto poche e difficilmente manutenute a regola d’arte, ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi.
Importante è poi ricordare che il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie, hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 C.d.S..
Gli automobilisti, dal loro canto, sono tenuti ad osservare in fase di sorpasso del ciclista la distanza di almeno 1,5 metri; il comma 9-bis dell’art. 148 del C.d.S., impone infatti che “il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri”.
Veniamo ora invece alle drammariche statistiche circa la sicurezza stradale.
Ricordiamo che anche la presunta violazione di una norma del Codice della Strada da parte di un ciclista e/o di un pedone non può mai giustificare condotte azzardate da parte dei conducenti i veicoli a motore.
Sono stati 204 i ciclisti, 184 uomini e 20 donne, che hanno perso la vita sulle strade italiane nel 2024, secondo la stima preliminare dell'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale; l'anno precedente, secondo dati Istat, le vittime erano state 212.
Praticamente, come evidenziato da Asaps, anche nel 2024 è scomparso un numero di ciclisti pari ai partecipanti al Giro d'Italia, un vero e proprio bollettino di guerra.
Per Istat, secondo le stime preliminari, nel semestre gennaio-giugno 2024 si registra, rispetto allo stesso periodo del 2023, un aumento del numero di incidenti stradali con lesioni a persone1 (80.057; +0,9%), dei feriti (107.643; +0,5%) e delle vittime entro il trentesimo giorno (1.429; +4,0%).
Come intuibile, pedoni, ciclisti e motociclisti rappresentano le categorie più esposte, costituendo il 70% delle persone uccise o gravemente ferite.
Un quadro davvero allarmante che impone (rectius dovrebbe imporre) una profonda riflessione, da un punto di vista sia sociale, sia politico amministrativo, con maggiori investimenti in termini di sicurezza e ciclabilità sicura.
Vediamo ora cosa fare in caso di sinistro stradale mentre si è in bicicletta.
Come interviene la compagnia assicurativa in seguito ad un incidente tra bicicletta e auto?
Occorre precisare in primis che non si applica il regime semplificato denominato “risarcimento diretto” contemplato agli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, mancando in essi il riferimento ad altra impresa assicurativa per regolare a posteriori i rapporti di debito-credito; allo stesso modo, non risulta applicabile l’art. 143 Cod. Ass.ni per la denuncia di sinistro.
Se le parti sono d’accordo, è sempre consigliabile compilare subito il modulo C.A.I. per cristallizzare la dinamica del sinistro, come riconosciuta dal responsabile; in mancanza del predetto modulo, come probabile nel caso del ciclista, le parti potranno utilizzare anche un normalissimo foglio bianco, riportando i propri dati e la dinamica del sinistro e sottoscrivendo le dichiarazioni, allegando infine i nominativi di eventuali testimoni, i riferimenti assicurativi e gli estremi dei relativi documenti di identità.
Nel caso in cui, invece, nascano delle divergenze tra le parti circa l’attribuzione delle effettive responsabilità nella verificazione dell’incidente, occorre:
- individuare i possibili testimoni;
- non spostare i mezzi coinvolti;
- fare fotografie dello stato dei luoghi;
- chiamare il prima possibile le Autorità preposte per i rilievi del caso (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia Stradale etc.).
In caso di lesioni, bisognerà chiamare il numero unico 112 oppure recarsi al più vicino Pronto Soccorso per le cure necessarie.
Se la caduta avviene a causa di una buca stradale, si consiglia di procedere come sopra, individuando i possibili testimoni, non rimuovendo la bicicletta, facendo le foto dello stato dei luoghi e contattando le Autorità chiamate ad effettuare i relativi rilievi.
La complessa procedura di risarcimento da seguire rende possibile e di certo consigliabile per il danneggiato l’incarico di un legale di fiducia, possibilmente esperto in materia.
Per quanto concerne poi l’iter liquidativo, esso si svolge secondo i seguenti step:
1) Invio della richiesta di risarcimento danni, completa dei requisiti di legge, tramite p.e.c. o raccomandata A/R nei confronti del responsabile del sinistro e della sua compagnia assicurativa;
2) Apertura del sinistro da parte della Compagnia assicurativa, con incarico del Liquidatore per la trattazione del sinistro e conseguente comunicazione al danneggiato;
3) Richiesta di incarico di un perito dell’Assicurazione per la valutazione dei danni materiali alla bicicletta. In questo caso, il consiglio è di rivolgersi preliminarmente al vostro meccanico o rivenditore di fiducia, specie nel caso di danni significativi a bici da corsa e/o MTB, non avendo i tecnici delle Compagnie assicurative una formazione specifica per questi tipi di mezzi e potendo dunque sorgere problemi circa la quantificazione del risarcimento.
Il mezzo potrà essere visionato dal perito dell’Assicurazione presso il vostro rivenditore/meccanico di fiducia e in contraddittorio con lo stesso;
4) Richiesta di incarico di un medico legale della Compagnia assicurativa per gli accertamenti di rito sulla persona del ciclista danneggiato; anche in questo caso, il consiglio è di rivolgersi preliminarmente al vostro medico legale di fiducia per valutare se procedere, o meno, con perizia medico legale di parte, in modo da giocare ad armi pari con la Compagnia d’Assicurazione.
Nel caso in cui si opti per la perizia, le spese medico legali sono rimborsabili dalla compagnia assicurativa;
5) Successivamente, nei termini di legge, rientrate al Liquidatore della Compagnia le predette perizie valutative dei danni, redatte dai fiduciari dell’assicurazione, il vostro difensore potrà procedere con la trattazione del sinistro e ottenere la liquidazione del danno, con possibile accordo transattivo;
6) In difetto di accordo, le somme trasmesse dalla Compagnia, se inique rispetto al danno, potranno essere da voi trattenute (e incassate) in acconto sul maggiore avere e l’avvocato saprà consigliarvi circa la migliore strada giudiziale da percorrere per l’ottenimento del giusto risarcimento.
A questo proposito, è importante sapere come in materia di circolazione dei veicoli il codice civile preveda una norma specifica, l’art. 2054 c.c., che prescrive una presunzione relativa di pari responsabilità tra le parti coinvolte nel sinistro.
Al secondo comma è infatti specificato che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli” e, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta” (Cass. n. 31702/2018).
In assenza dunque di una chiara dinamica, ad esempio tramite verbale delle autorità intervenute, modulo C.A.I. a doppia firma o prove testimoniali univoche, il punto di partenza sarà sempre quello di presunzione di pari responsabilità fra le parti coinvolte.
Sul punto, la Suprema Corte infatti riconferma che “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro; ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (Cass. n. 12884/2021).
Dott.ssa Alessia Cassone Avv. Jacopo Alberghi del Foro della Spezia