Diritto civile

Come si calcolano interessi e rivalutazione monetaria in caso di acconti risalenti nei crediti risarcitori? Il criterio della omogeneità delle poste secondo la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 4257 del 18.02.2025)

Con un’ordinanza dello scorso febbraio, la Suprema Corte di Cassazione ha fatto chiarezza in punto di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria in ambito di crediti risarcitori, sulla scorta del criterio di imputazione degli acconti operati.

In grado di appello, la compagnia assicurativa citata in giudizio era stata condannata a corrispondere agli appellanti, sulla differenza per come individuata per ognuno di essi, gli interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro e rivalutate di anno in anno sino al deposito della sentenza, nonché, sulle somme ottenute, gli ulteriori interessi legali sino al saldo.

Più nello specifico, la corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado in relazione al concorso di causa da parte di D.R., uno dei ricorrenti, per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre si trovava quale trasportato nella vettura di una delle altre parti in causa.

In particolare, il conducente I.K. aveva perso il controllo del veicolo, che ribaltandosi aveva urtato un cordolo di cemento, provocando l’immediato decesso di D.R..

A titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice di secondo grado liquidava il capitale “all’attualità della decisione” (pari ad Euro 240.000,00 per due dei familiari del deceduto e 150.000,00 per il terzo familiare ricorrente), a detrarre la somma di Euro 322.00,00 quale acconto sul maggior danno già liquidato dalla compagnia e l’ulteriore importo di Euro 47.679,55, «sicché sulla differenza di Euro 263.049,00, nella proporzione disposta in sentenza per ciascuna parte (il danno patrimoniale in solido), vanno corrisposti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, e sulla somma ottenuta gli ulteriori interessi legali sino al saldo».

La compagnia assicurativa ricorreva pertanto avverso la sentenza di appello, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, co. 1 c.c. e degli artt. 2055 e 2056 c.c. e lamentando che la Corte d’appello, nel riformare la sentenza di primo grado in punto di interessi legali, decorrenza e detrazione delle somme già versate dalla compagnia (pari ad Euro 322.000,00 prima del giudizio ed Euro 47.679,55 in esecuzione della sentenza di primo grado), avesse erroneamente scomputato gli acconti dall’ammontare complessivo del danno liquidato pari ad Euro 632.728,50 e non da quello di Euro 421.919,00, ossia dal credito risarcitorio al netto della riconosciuta percentuale del concorso colposo.

Secondo la prospettazione fornita dalla compagnia ricorrente, dunque, la corte territoriale aveva individuato nella somma di Euro 263.049,00, devalutata alla data del sinistro, la base per procedere al computo degli interessi.

La ricorrente denunciava altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. nella determinazione del credito in conto capitale e del credito della mora debendi, tenuto conto degli acconti corrisposti dalla compagnia e, dunque, l’inosservanza del c.d. criterio dell’omogeneità.

Segnatamente, la compagnia assicurativa evidenziava che i giudici, pur richiamando una pronuncia a Sezioni Unite del 1995, avessero effettuato una detrazione tra crediti non omogenei (il credito risarcitorio all’attualità e gli acconti al valore dell’epoca dei pagamenti), quando, al contrario, avrebbero dovuto – a detta della compagnia – devalutare alla data del sinistro il credito risarcitorio e gli acconti o rivalutarli entrambi alla data della liquidazione.

La Cassazione, ritenendo fondati i motivi di ricorso presentati, procedeva quindi ad una disamina sul punto, evidenziando che:

  • il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale costituisce obbligazione di valore determinata con riferimento ad un bene oggetto di misurazione da parte del giudice tramite la liquidazione per equivalente (quando richiesta) da operare in base all’art. 1223 c.c., ai sensi del quale il risarcimento deve comprendere tanto la perdita subìta, quanto il mancato guadagno, riportando il creditore sulla stessa curva di indifferenza sulla quale si sarebbe trovato se l’evento di danno non fosse occorso;
  • questa regola vale sul piano del sistema risarcitorio del danno patrimoniale, mentre il risarcimento del danno non patrimoniale vede una pluralità di funzioni, non meramente compensative, dal momento che ricevere un equivalente in denaro non è comprensibilmente equiparabile alla conservazione della relazione parentale;
  • come da giurisprudenza ormai granitica, il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di pagare al creditore l’equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta corrente all’epoca della liquidazione, risultato della rivalutazione del credito, salvo che il giudice non scelga di liquidare il danno in moneta attuale; impone altresì al debitore di pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di pagamento tempestivo, danno liquidabile anche applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato di anno in anno.

Regole, queste, che devono essere applicate sia qualora il debitore adempia la propria obbligazione in unica soluzione, sia quando abbia provveduto a versare degli acconti.

È proprio su quest’ultima ipotesi che la Corte si focalizza nella pronuncia in esame, specificando che la soluzione al problema relativo ai criteri di defalco degli acconti dal credito risarcitorio risiede nella ratio adottata dalle richiamate Sezioni Unite n. 1712/1995, secondo cui la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve “simulare” il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall’investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.

I giudici procedono poi scindendo:

  1. il periodo compreso tra il danno e il pagamento dell’acconto, in cui il creditore – a causa della mora – ha perso la possibilità di investire e far fruttare l’intero capitale spettantegli, ipotesi nella quale il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l’investimento dell’intero capitale;
  2. il periodo successivo al pagamento del primo acconto, in cui il creditore non può più lamentare di aver perso i frutti finanziari teoricamente derivanti dall’investimento dell’intero capitale dovutogli. Precisa la Corte che a seguito del pagamento dell’acconto, difatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.

Proprio in riferimento al pagamento di acconti, la giurisprudenza ha individuato il criterio di calcolo attraverso cui tale pagamento viene sottratto dal credito risarcitorio, ossia:

  1. rendendo omogenei il credito risarcitorio e l’acconto, devalutandoli alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
  2. detraendo l’acconto dal credito;
  3. calcolando gli interessi compensativi con l’applicazione di un saggio scelto in via equitativa,

c1. sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto,

c2. sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento alla liquidazione definitiva.

Ebbene, in relazione al caso di specie, la Suprema Corte precisava che la Corte d’appello non avesse applicato tali criteri: se il tribunale di primo grado, accertato l’apporto concausale della vittima all’evento di danno ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., aveva liquidato 2.728,50 Euro a titolo di danno patrimoniale, oltre svalutazione ed interessi come indicato in parte motiva, nonché 240.000 + 240.000 + 150.000 Euro a titolo di danno non patrimoniale, oltre svalutazione ed interessi come indicato in parte motiva, e interessi al tasso annuo di legge sulle somme così dovute dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo effettivo.

La corte territoriale, invece, rettificava tale pronuncia in punto di interessi legali e di decorrenza dei medesimi, precisando che «la sorte capitale è stata liquidata con riferimento all’attualità della decisione” (euro 240.000 per K. e V. ed euro 150.000 per X., oltre euro 2.728,50 a titolo di danno patrimoniale), ed alla stessa deve essere detratta la somma di euro 322.000 quale acconto sul maggior danno già liquidato dalla compagnia e l’ulteriore importo di euro 47.679,55, sicché sulla differenza di euro 263.049,00, nella proporzione disposta in sentenza per ciascuna parte (il danno patrimoniale in solido), vanno corrisposti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, e sulla somma ottenuta gli ulteriori interessi legali sino al saldo».

Sul punto, la Suprema Corte evidenziava il duplice errore in cui i giudici di secondo grado erano incorsi, dal momento che avevano operato lo scomputo degli acconti dal complesso del capitale liquidato (pari ad Euro 632.728,50) e non dall’importo risultante una volta operata la riduzione di un terzo per effetto dell’apporto concausale della vittima e non avevano provveduto alla comparazione di valori omogenei, avendo immotivatamente preso a riferimento i valori al momento del pagamento e non al momento dell’evento di danno.

In questo modo, spiegano i giudici di terzo grado, non era stata presa in considerazione la mora già maturata a favore dei creditori tra la data del sinistro e quella del pagamento del primo acconto, nonché quella maturata sul capitale residuo (detratto il primo acconto) tra la data del pagamento del primo acconto e quella di pagamento del secondo, in tal modo alterando il calcolo della mora debendi.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte accoglieva il ricorso rinviando in secondo grado per la rivalutazione delle somme dovute.

Avv. Jacopo Alberghi e Avv. Alessia Cassone

del Foro della Spezia