Diritto civile

Guida in stato di ebbrezza: accertamento mediante alcooltest e obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (Cass. n. 28/2021)

 

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha avuto modo di confermare che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del cd. C.d.s. , l'accertamento strumentale dello stato di ebrezza alcolica (mediante cd. alcooltest o etilometro) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, che impone alla P.G. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza però che da ciò derivi l'obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso prima di procedere all'effettuazione del test alcolimetrico, onde consentire l'arrivo del difensore eventualmente nominato.

Una volta dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, non si deve quindi attendere un intervallo temporale minimo di 23/29 minuti dall'avviso stesso prima di procedere all'esecuzione di un valido alcoltest.

Di seguito il testo integrale della sentenza: Cass. n. 28 del 2021