La recente pronuncia in commento, in materia di responsabilità dei precettori che, come è noto, è disciplinata dall’art 2048 c.c., offre interessanti spunti di riflessioni e notevoli ricadute pratiche.
Il caso, arrivato innanzi alla Suprema Corte, interessa una minore che aveva riportato lesioni per mano di un coetaneo che l’aveva travolta giocando su di uno scivolo all’interno dell’asilo comunale.
I genitori della bambina danneggiata, nell’impossibilità di trovare un accordo transattivo in sede stragiudiziale, convenivano in giudizio sia il Comune quale gestore, sia la Compagnia assicurativa dello stesso.
L’assicurazione, costituitasi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, facendo valere l’assenza dei presupposti di legge per l’azione diretta nei suoi confronti.
La domanda vedeva l’accoglimento in entrambi i primi due gradi di giudizio.
La Compagnia proponeva quindi ricorso per Cassazione, concentrandosi principalmente sulla qualificazione del contratto di assicurazione e sui diritti e le azioni che da esso scaturiscono.
A questo proposito, la Corte evidenziava come la domanda esperita in primo grado dai genitori della piccola fosse basata sull’art. 2048 c.c., relativo alla responsabilità dei precettori (in questo caso le insegnanti dell’asilo comunale), preposti alla vigilanza dei bambini loro affidati, e che il contratto di assicurazione stipulato tra il Comune e la Compagnia assicurativa fosse pacificamente una polizza (infortuni) cumulativa per conto di chi spetta, ai sensi dell’art. 1891 c.c., ossia in favore degli alunni e dei bambini frequentanti l’asilo comunale, cosicché l’indennizzo per gli eventi assicurati – compreso quello occorso nel caso di specie – poteva essere chiesto direttamente nei confronti dell’assicurazione dai genitori.
Nella causa al vaglio della Suprema Corte, i giudici di merito avevano ritenuto ammissibile l’azione risarcitoria ex art. 2048 c.c. direttamente da parte dei genitori nei confronti dell’assicuratrice, nonostante detta azione diretta non fosse contemplata né dalla legge, né dal contratto.
La Corte ha ricordato che, sebbene l’azione risarcitoria c.d. “diretta” sia esperibile nei soli casi tassativamente previsti dagli artt. 141 e 144 del Codice delle Assicurazioni private, sia rinvenibile almeno un proprio precedente favorevole rispetto all’esperibilità di tale azione al di fuori del novero delle ipotesi ex lege (così Cass. n. 30653/2017).
Ciononostante, nel caso in esame la domanda esperita aveva riguardato un’azione risarcitoria, e non una richiesta di riconoscimento dell’indennizzo dovuto a termini di polizza, come nell’ordinanza richiamata; sulla scorta di tale osservazione, la Corte sottolineava come i giudici di merito avessero erroneamente ricondotto la fattispecie nel paradigma dell’art. 2048 c.c..
I genitori della minore avrebbero dunque dovuto citare in giudizio unicamente il responsabile civile e non anche la Compagnia assicuratrice.
La Cassazione ha dunque concluso, correttamente, affermando l’insussistenza dell’azione risarcitoria diretta da parte del danneggiato al di fuori dei casi specificamente ed espressamente previsti dalla legge, cassando la sentenza impugnata e rimettendo la causa alla Corte d’Appello, per un nuovo esame delle domande espletate.
Il principio massimato dalla Suprema Corte, pertanto, è il seguente: “L'azione risarcitoria diretta da parte del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è ammissibile. Nel caso specifico, i genitori di una minore infortunata avevano agito per ottenere il risarcimento ex art. 2048 c.c. nei confronti dell'assicurazione, ma tale azione è stata ritenuta non conforme né alla normativa né al contratto di assicurazione. È invece consentita l'azione diretta per il conseguimento dell'indennizzo, nei limiti stabiliti dalla legge e dal contratto (fattispecie relativa all'azione intrapresa dai genitori di una bambina travolta da un compagno presso l'asilo comunale durante un gioco su uno scivolo)”.
Dott.ssa Alessia Cassone Avv. Jacopo Alberghi del Foro della Spezia