Trattasi di interessante pronuncia della Suprema Corte, Cassazione civile sez. III, 04/03/2025, (ud. 27/11/2024, dep. 04/03/2025), n.5673, che analizza il rapporto e l'eventuale corresponsabilità dell'Azienda Sanitaria rispetto alle prestazioni sanitarie prestate dal medico convenzionato con il S.S.N. fuori dalla Struttura ospedaliera.
Il caso prende le mosse dal decesso di un'anziana signora (mal) curata da un medico convenzionato con il S.S.N. che visitava la predetta paziente in un hotel ove la stessa alloggiava.
In primo grado il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda dell'attore per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in relazione alla morte della madre, avvenuta per le ragioni di cui infra mentre la stessa si trovava alloggiata l'hotel (Omissis) e condannava il medico convenzionato con il S.S.N. in solido con l'azienda sanitaria del luogo al pagamento nei suoi confronti di Euro 230.000,00, accertato che il dottor (Omissis), chiamato dal personale dell'albergo perché la signora, ospite della albergo ed affetta da anni da un grave quadro di affezioni ai polmoni ed anche da una complessa patologia psichiatrica cronicizzata trattata con farmaci psicoattivi, aveva un malore, si limitava nel corso delle due visite effettuate a distanza di qualche giorno l'una dall'altra, a prescriverle alcuni farmaci senza disporne il ricovero per accertamenti diagnostici e clinici che avrebbero potuto evitare la morte della paziente, verificatasi lo stesso giorno della seconda visita, mentre era ancora ospite dell'albergo.
Il Tribunale condannava quindi in solido con il professionista la Ausl di (Omissis), per la quale il dottor (Omissis) operava in regime di convenzione, riconoscendo che il medico era intervenuto su richiesta del personale dell'albergo prestando assistenza alla signora nella qualità di medico convenzionato con il SSN, avendo la stessa diritto all'assistenza sanitaria pubblica locale, in quanto si trovava temporaneamente al di fuori del suo Comune di residenza.
Proponeva appello la Ausl, che ribadiva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già formulata in primo grado, sostenendo che il medico avesse prestato la sua attività professionale in favore della paziente a titolo libero professionale, non all'interno della struttura sanitaria ma in quanto chiamato ad intervenire a domicilio dai dipendenti dell'albergo e quindi che l'attività svolta non fosse in alcun modo imputabile alla Ausl a titolo di responsabilità solidale della struttura sanitaria per i danni eventualmente provocati dal medico convenzionato.
In subordine, chiedeva che fosse accolta la sua domanda di regresso verso il medico.
Anche il medico proponeva appello, chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti e comunque contestando l'eccessività dell'ammontare del danno liquidato.
Riuniti i due appelli la Corte d'Appello rinnovava la CTU e, sulla base delle risultanze di entrambe le consulenze, confermava la responsabilità del dottor (Omissis), consistente nell'aver sottovalutato il quadro clinico della paziente e nel non aver disposto l'invio della stessa al più vicino pronto soccorso ospedaliero dove sarebbero stati effettuati gli approfondimenti diagnostici adeguati che ne avrebbero con maggior grado di probabilità evitato il decesso. Confermava la quantificazione del danno. Riteneva fondato l'appello della Ausl, affermando la carenza di legittimazione passiva della struttura sanitaria in mancanza di prova che l'attività professionale svolta dal medico fosse inseribile all'interno del rapporto di convenzionamento con la AUSL, e pertanto rigettava la domanda proposta dal figlio della vittima nei confronti della Azienda unità sanitaria locale, ponendo a carico dei soli eredi del dottor (Omissis), nel frattempo deceduto, l'obbligo di risarcire il danno.
Il figlio della vittima proponeva ricorso per Cassazione che accoglieva il gravame per le seguenti ragioni.
Va premesso che è principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che la ASL è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento (Cass. n. 14846 2024, Cass. n. 6243 2015).
L'affermazione si fonda sulla norma fondamentale di cui all'art. 25, comma 3, legge n. 833 del 1978 ("l'assistenza medicogenerica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino").
Il soggetto pubblico, per l'adempimento dell'obbligazione di fornire l'assistenza medico-generica cui per legge è obbligato, si vale dell'opera del terzo, cioè di un esercente la professione sanitaria il quale non è dipendente del soggetto obbligato, ma costituisce personale "convenzionato" (in alternativa a quello "dipendente", secondo l'indicazione fornita dall'art. 25, comma 3, legge n. 833 del 1978).
Trattasi, come precisa Cass. n. 14846 del 2024, di una fattispecie di responsabilità, identificata in sede interpretativa dalla giurisprudenza, che è stata poi recepita dal legislatore con l'art. 7 legge n. 24 del 2017 ("1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina"), secondo una linea di continuità fra l'interpretazione giurisprudenziale dell'ordinamento ed il successivo intervento legislativo, quale argomento ex post a sostegno della detta interpretazione (il primo comma del citato articolo 7 stabilisce chiaramente la correlazione fra la collocazione lavorativa dell'esercente ed il titolo di responsabilità per il dipendente vale l'art. 1218, per il non dipendente l'art. 1228).
Trattasi quindi di una ipotesi di responsabilità diretta della ASL, per fatto del proprio ausiliario.
La peculiarità della fattispecie in esame è che il comportamento del medico denunciato come fonti di danni per la paziente non è stato tenuto dal medico di base della defunta signora.
Sono queste le ipotesi che, finora, continuano gli Ermellini, hanno condotto alla affermazione della responsabilità della ASL nei termini predetti, in cui cioè il rapporto tra paziente che fruisce del SSN e medico convenzionato, è un rapporto di durata che si instaura a mezzo della libera scelta del proprio medico di base, effettuata dall'utente iscritto al S.S.N. in un novero di medici già selezionati nell'accesso al rapporto di convenzionamento e in un ambito territoriale delimitato, rapporto inquadrato nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo "parasubordinati".
Nel caso di specie, invece, il dottor (Omissis) non era il medico di base della defunta signora che si trovava ospite di una struttura alberghiera, a centinaia di chilometri dal suo luogo di residenza.
L'inquadrabilità del rapporto svolto nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, e di conseguenza la configurabilità anche in questo caso di una responsabilità, diretta, della struttura sanitaria per il fatto del medico convenzionato suo ausiliario ha un suo autonomo fondamento normativo, che si rinviene nel quarto comma dell'art. 19 della legge n. 833 del 1978, che prevede "Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale."
Come poi previsto dagli Accordi Collettivi nazionali di categoria, il medico convenzionato non è obbligato a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta ai cittadini non residenti (che non siano suoi assistiti), ma se accetta di prestarla, in favore appunto dei cittadini che si trovino eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, eroga una prestazione che si inquadra nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per la quale peraltro può ricevere anche un compenso, tariffato dall'accordo collettivo e in relazione alla quale la Ausl è responsabile per l'attività svolta dal medico, che si inquadra nell'ambito delle prestazioni del SSN erogate da medico con esso convenzionato in favore dei pazienti.
Tutto ciò premesso, e ritenuto che emergeva pacificamente che la signora si trovava ospite della struttura alberghiera per un soggiorno turistico e termale, che la stessa ebbe un malore, che fu chiamato un medico convenzionato con la ASL che visitò in due diverse occasioni la paziente prescrivendo una terapia, cioè l'astratta riconducibilità della situazione all'ipotesi di cui all'art. 19, quarto comma della legge n. 833 del 1978, cui consegue come in tutti i casi di prestazione erogata dal medico del Servizio Sanitario nazionale con conseguente instaurazione di un contatto sociale tra medico e paziente la responsabilità della ASL ex art. 1228 c.c., la Suprema Corte chiarisce che incombeva sulla ASL provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ovvero che il medico intervenne non quale medico convenzionato ma puramente come libero professionista, del quale l'albergo intendeva avvalersi a favore della ospite che ne aveva necessità. Non può invece ritenersi che gravi sulla paziente – o sui suoi congiunti, come in questo caso – provare che non esistessero elementi atti a dimostrare che la prestazione erogata, riconducibile in una prestazione sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale non fosse stata invece resa ad altro titolo.
In ragione di quanto sopra, la Suprema Corte conclude per la sussistenza della legittimazione passiva della ASL, ex art. 1228 c.c., a titolo di responsabilità diretta, a fianco di quella del medico che aveva prestato attività fuori dalla struttura ospedaliera.
Avv. Jacopo Alberghi del Foro della Spezia