Diritto del Lavoro

Le Sezioni Unite intervengono sui criteri per l’individuazione dei superstiti delle vittime del dovere (Cass. Sezioni Unite n. 22753/2018)

 

Cassazione, Sez. Unite, 25/9/2018, n. 22753, Presidente: S. Schirò, Relatore: E. D'Antonio

 

La questione sottoposta alle Sezioni Unite attiene all'individuazione dei familiari superstiti di vittime del dovere, mancando una specificazione nella normativa di cui alla L. n. 266 del 2005 (nozione in ordine alla quale, come evidenziato dalla Sezione Lavoro, si contrappongono due diverse interpretazioni), nonché alla corretta interpretazione dell'art. 82 (la cui rubrica recita "disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata") di cui alla L. n. 388 del 2000 ed alla possibilità di estendere i benefici previsti dalla normativa anche ai fratelli e sorelle non conviventi, così come previsto da tale norma, superstiti delle vittime del dovere di cui alla L. n. 266 del 2005.

Secondo la Suprema Corte, la normativa in esame non ha unificato la categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, ma ha solo fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici, con la conseguenza che l'individuazione della categoria dei superstiti non può trarsi dal disposto della L. n. 388 del 2000, art. 82, che si rivolge specificamente ai soli familiari di atti di terrorismo.

La previsione di una platea di destinatari più ampia, ricordano le Sezioni Unite, in cui si prescinde dal requisito della convivenza, può trovare la sua giustificazione nella diversità di situazioni, rispetto alle vittime del dovere. Nel primo caso il danno è provocato da un evento che attacca, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità: la vittima, non è legata ad alcun tipo di rapporto, né ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni. Per l'individuazione dei beneficiari superstiti qui la scelta legislativa è caduta solo su coloro che risultavano a carico o convivevano con il soggetto colpito (art. 6, L. n. 466 del 1980, come integrato dalla L. n. 302 del 1990, art. 4, comma 2); i benefici, concessi in virtù del principio assistenziale di cui agli artt. 4,32 e 38 Cost., vanno a favore dei superstiti che in qualche modo godevano o comunque contavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento. Per tale tipo di benefici assume, rilevanza, diversamente dalla categoria sopra indicata, il requisito della convivenza come presupposto dell'erogazione.

In conclusione, la Suprema Corte ha affermato che i superstiti di vittime del dovere sono quelli come individuati dall’art. 6 della L. n. 466 del 1980.

  

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Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page

 

Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia