Diritto civile

Perdita del concepito a causa di colpa medica, è ammissibile il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale? La risposta (affermativa) della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 26826 del 6.10.2025)

La recentissima pronuncia in commento, datata 6.10.2025, tratta il drammatico caso del decesso di una bambina, nata morta a causa di colpa medica, con conseguente contenzioso risarcitorio avviato da genitori e nonni contro la struttura sanitaria.

La parte motivazionale della pronuncia in esame presenta profili di notevole importanza, sia etici, sia giuridici.

Già in primo grado, il Tribunale di Benevento riconosceva la responsabilità dei medici, ritenendo applicabile al decesso della «piccola neonata», e non del feto, le tabelle di legge per la lesione del rapporto parentale, liquidando la somma di Euro 165.000,00 a ciascuno dei genitori, sulla base della «brevissima durata del rapporto parentale e [del]la giovane età» dei genitori, che aveva consentito loro di generare altri due figli, nonchè la somma di Euro 24.000,00 ai nonni.

In sede di appello, tuttavia, i giudici dimezzavano il risarcimento, ritenendo che sostanzialmente non vi potesse essere una lesione parentale in senso tecnico nel dramma per cui si discute, avendo la colpa medica, a dire dei Giudici di appello, pregiudicato non tanto una concreta relazione affettiva ma solo un potenziale legame (non ancora instauratosi al momento del decesso della piccola).

Giunti al terzo grado di giudizio, la Suprema Corte ha censurato l'approccio assunto dalla Corte d’Appello ed evidenziato come la Corte territoriale avesse errato nel non considerare come anche con il feto, per i genitori, si instauri una relazione parentale vera e propria; da qui, il diritto al ristoro dei pregiudizi non patrimoniali secondo le tabelle di legge per la lesione parentale.

Il rapporto genitoriale viene infatti ad esistere già durante la vita prenatale, tendendo a consolidarsi progressivamente nel tempo, a prescindere dal fatto che il feto sopravviva alla nascita.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Cassazione ha quindi ritenuto di poter affermare che, ove l’illecito abbia causato la morte del feto, quella che si produce in capo ai genitori è una vera e propria lesione di un rapporto parentale già definito.

Si legge infatti in sentenza che «il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico–relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno».

Precipitato giuridico di tale principio è quindi che «la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre».

In punto di quantificazione del danno, gli Ermellini hanno concluso affermando che il giudice è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, «utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame, procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all’interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.».

Evidenti, quindi, il tatto e l’elevato grado di umanità che la sentenza in commento mostra per un caso così complesso e delicato.

Avv. Alessia Cassone e Avv. Jacopo Alberghi