Diritto civile

Protesi al ginocchio “difettosa” e danno iatrogeno: responsabilità della struttura sanitaria tenuta al risarcimento (A.T.P. ex art. 696bis C.p.c. R.G. 213/2024 svoltosi innanzi al Tribunale della Spezia)

Trattasi di interessante caso, seguito dal nostro Studio (con il patrocinio dell’Avv. Jacopo Alberghi), che ha interessato una signora di 61 anni la quale, dopo un primo intervento di protesi monocompartimentale mediale al ginocchio, e successivo intervento di revisione (fallito, come si dirà infra), lamentava forti dolori alla gamba, con difficoltà al carico e compromissione della regolare deambulazione.

In particolare, a seguito di un quadro algico disfunzionale insorto dopo trauma distorsivo nell’agosto 2011, con diagnosi di gonartrosi mediale sinistra, la ricorrente si sottoponeva ad intervento chirurgico per posizionamento di protesi monocompartimentale mediale cementata Oxford lll Biomet presso ***.

L’esponente veniva dimessa con diagnosi “sindrome ipocinetica perioperatoria per gli esiti di impianto di protesi monocompartimentale mediale ginocchio sn”.

Si manifestavano da subito dolore e difficoltà al carico per i quali la paziente si sottoponeva a varie visite specialistiche ed accertamenti strumentali senza ottenere benefici.

Alla visita ortopedica del dicembre 2012 era confermata la presenza di dolore e dolorabilità mediale con test meniscali positivi.

Venivano quindi eseguiti dall’esponente numerosi accertamenti strumentali nel 2013: in particolare RMN e scintigrafia ossea, esame che confermava segni di sospetta mobilizzazione della componente tibiale della protesi, patologia confermata anche dalle successive scintigrafie del 2015.

L’esponente si sottoponeva altresì ad indagini per la ricerca di intolleranza ai componenti protesici, con positività verso cromo e cobalto.

Dopo ulteriori pareri presso specialisti ortopedici e controlli strumentali, nel 2018 l’esponente si sottoponeva ad intervento chirurgico di revisione con “artroprotesi totale del ginocchio sinistro” presso ***.

In tale occasione veniva intraoperatoriamente rilevata la mobilizzazione delle componenti della protesi ed una reazione metallosica.

Dimessa l’esponente seguiva il programma riabilitativo prescritto.

Purtroppo l’esponente non trovava alcun beneficio dal predetto intervento di revisione e vedeva le proprie condizioni peggiorare considerevolmente.

Nelle varie visite specialistiche successivamente effettuate era confermata l’ingravescenza del problema, riscontrando il curante ortopedico un quadro “simil effetto punta” per dolore presente anche in regione tibiale anteriore ed ipostenia nel territorio di L4-L5.

L’esame strumentale del maggio 2019 confermava segni di iniziale mobilizzazione della componente tibiale della protesi di ginocchio sinistro.

Consigliata dapprima terapia con Lyrica, poi magnetoterapia, infiltrazione con PRP e infiltrazioni, la paziente, sempre più sofferente, veniva inserita in lista d’attesa chirurgica per trattamento chirurgico di osteotomia e “sportello osseo tibiale decompressivo del fittone”.

Non accettando la soluzione proposta, l’esponente decideva di rivolgersi presso altra struttura e si sottoponeva nell’aprile 2019 a visita ortopedico presso l’Ist. Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Il 22.04.2020 l’esponente veniva ricoverata presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna con diagnosi di “Mobilizzazione componente tibiale da revisione protesi ginocchio sn.”.

Il 23.04.2020 la paziente era sottoposta a nuovo intervento chirurgico di reimpianto della componente tibiale con protesi vincolata cementata.

Dimessa il 28.04.2020 con terapia medica, l’esponente, grazie all’intervento presso L’Istituto Rizzoli, correttivo del cattivo posizionamento della protesi al ginocchio eseguito presso l’Ospedale di ***, poteva tornare ad una vita dignitosa, cessando la costante assunzione di antidolorifici.

Completati tutti gli accertamenti medico legali di parte, in data 30.10.2023, l’esponente formalizzava richiesta risarcitoria, in ragione di quanto sopra, nei confronti della Struttura Sanitaria ritenuta responsabile dei danni e del tremendo calvario patiti.

La predetta Struttura negava ogni responsabilità e l’esponente era dunque costretta a procedere giudizialmente per la tutela di propri legittimi diritti con azione di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis C.p.c. radicato innanzi al Tribunale della Spezia.

Al termine di lungo percorso giudiziario e peritale, i C.T.U. nominati dal Tribunale accertavano che:

  1. (…) “Per quanto dettagliato ed analizzato nelle precedenti sezioni dell’elaborato peritale si ravvisano profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari dell’Ospedale ***, che operarono la sig.ra *** il ***/2018 di protesi totale di ginocchio nell’avere utilizzato la componente tibiale della protesi (il fittone) di lunghezza eccettiva ed oltretutto mal posizionato (in varo) con conseguente conflitto del fittone contro la corticale interna della tibia e con alterazione cinematica influente sui carichi del presidio protesico che è andato precocemente incontro a mobilizzazione

E’ di tutta evidenza che l’utilizzo di una protesi dimensionalmente idonea e posizionata correttamente avrebbe evitato la necessità di un nuovo intervento di sostituzione protesica”.

  1. La documentazione agli atti ben evidenzia la persistenza di dolore e deficit funzionali sofferti dalla p. nel periodo intercorso tra i due interventi, durante i quali furono intraprese varie terapie, sia fisioterapiche che mediche, che ebbero assai scarso risultato.

Tutto questo periodo, di 22 mesi, andrà riconosciuto quale inabilità temporanea parziale mediamente quantizzabile al 33%.

Dal punto di vista valutativo in riferimento agli esiti funzionali descritti nell’obiettività clinica il danno biologico complessivo può essere indicato nel valore massimo della indicazione delle linee guida SIMLA per la classe II delle protesi di Ginocchio e quindi invalidità permanente del 20%.

Una protesi di ginocchio ben posizionata e funzionante è tabellata con una invalidità permanente del 15%.

Se ne ricava un danno differenziale di 5 punti percentuali ai quali, ad avviso degli scriventi, andrà applicato un minimo quid maggiorativo correlato al maggior rischio a cui la p. soggiace nel caso di ulteriore futuro reimpianto.

E’ pur vero che un soggetto ancor relativamente giovane (anni 61) potrà andare incontro alla necessità di una revisione della protesi (vita media della protesi di ginocchio intorno ai 15 anni) ma in questo caso sarebbe il terzo intervento, su un ginocchio già abbondantemente manomesso (in particolare il piano osseo tibiale mediale).

In conclusione quindi si ritiene corretto indicare un danno biologico differenziale di 7 punti percentuali compresi tra il 16° ed il 22° percentile.

I danni accertati in favore della ricorrente, non inferiori ad Euro 65.000,00 secondo tabelle e criteri liquidativi di legge, sono dunque inquadrabili nell’ambito del cd. DANNO IATROGENO che, come è noto, è una species del danno biologico che negli ultimi anni ha assunto un'importanza crescente nei giudizi di responsabilità medica.

Il danno iatrogeno differenziale è, infatti, il pregiudizio alla salute collegato all'aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente derivato dal comportamento colposo di un sanitario.

Da un punto di vista liquidativo invece, per costante insegnamento della Suprema Corte, si ricorda che “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario" (Cass. 6341/2014).

La Spezia, lì 24.1.2025

Dott.ssa Alessia Cassone                               Avv. Jacopo Alberghi del Foro della Spezia