La pronuncia in esame tratta il caso di un gravissimo sinistro RC auto, a dinamica maggiore, verificatosi lungo un tratto autostradale che si era improvvisamente ghiacciato.
Il 31 dicembre 2005, sull'autostrada A/25 (Pescara-Roma), un tratto fu colpito dal freezing rain (gelicidio): la pioggia gelava al contatto con l'asfalto formando una lastra di ghiaccio. Nell'arco di circa tre ore si verificarono diciannove sinistri; l'ultimo — una collisione a catena con tamponamenti multipli — ebbe esito mortale per cinque persone. I danneggiati e gli eredi delle vittime convennero in giudizio la concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. e altri soggetti.
Si discute quindi della responsabilità del gestore per la pretesa omessa custodia dell’autostrada.
A questo proposito, secondo la Cassazione, una volta acquisita la piena consapevolezza della gravità della situazione, il gestore avrebbe avuto a disposizione il tempo necessario per adottare le misure più idonee ad evitare conseguenze pregiudizievoli per gli utenti della strada.
Pertanto, il ragionamento di fondo si sostanzia nel fatto che il fenomeno in oggetto – c.d. freezing rain – non integra ex se un caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del gestore, ma rappresenta un antecedente fattuale che, se affrontato in modo adeguato, avrebbe potuto non sfociare nell’evento di danno.
È proprio la carenza di reazione organizzativa a radicare la responsabilità in capo al gestore medesimo, in quanto l'evento eccezionale ed inizialmente imprevedibile costituisce mero antecedente di fatto e non causa del sinistro quando, con il progressivo manifestarsi dei suoi effetti in un arco temporale rilevante, diviene connotato di pericolosità tale da esigere interventi di prevenzione, e il gestore abbia acquisito piena conoscenza della situazione e della sua gravità.
Ciò premesso, confermando la decisione del giudice di primo grado, la Corte ha confermato che quando l’evento dannoso è riconducibile alla violazione del principio del neminem laedere, attraverso l’omissione di condotte esigibili, la fattispecie deve essere ricondotta all’art. 2043 c.c., e non allo schema oggettivo dell’art. 2051 c.c. per la cd. colpa del custode.
La Suprema Corte ha dunque enunciato la seguente massima: "In tema di responsabilità civile del gestore autostradale per sinistri verificatisi in presenza di fenomeni atmosferici eccezionali, la responsabilità può essere fondata sull'art. 2043 cod. civ. per violazione del generale divieto del neminem laedere mediante omissione colposa di condotte doverose, e non necessariamente sull'art. 2051 cod. civ. quale custode della res. Il fenomeno atmosferico eccezionale ed inizialmente imprevedibile costituisce mero antecedente di fatto e non causa del sinistro quando, con il progressivo manifestarsi dei suoi effetti in un arco temporale rilevante, diviene connotato di pericolosità tale da esigere interventi di prevenzione, e il gestore abbia acquisito piena conoscenza della situazione e della sua gravità. La configurazione della responsabilità omissiva colposa richiede l'accertamento dello stato soggettivo di colpa nella consapevolezza della pericolosità, della praticabilità in concreto dal punto di vista logistico e temporale delle misure idonee ad evitare il sinistro, e della mancata attuazione delle stesse, attraverso un giudizio controfattuale sull'idoneità della condotta omessa ad impedire l'evento. Quando la responsabilità è così inquadrata nell'illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ., risulta inconferente l'invocazione della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., operante esclusivamente nei rapporti tra proprietari di veicoli entrati in collisione, nonché la configurabilità del caso fortuito esimente proprio della responsabilità da custodia ex art. 2051 cod. civ.. L'errore del giudice di merito nell'individuare la regola giuridica per accertare il nesso causale è censurabile per violazione di legge, mentre l'individuazione delle conseguenze derivate dall'illecito costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata".