Diritto civile

Responsabilità della P.A. per mancata assistenza della forza pubblica (Cass. n. 24198/2018)

Cassazione, Sez. Terza, 4/10/2018, n. 24198, Presidente: F. De Stefano; Relatore: M. Rossetti

 La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha confermato che l'omessa attuazione, da parte degli organi di polizia o delle altre amministrazioni a ciò preposte, dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria costituisce un fatto illecito in sede civile, e può costituire un delitto in sede penale.

Tale principio in uno stato di diritto non ammette elucubrazioni; già con risalente pronuncia, la Suprema Corte stabilì che il rifiuto di assistenza della forza pubblica all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, che sia determinato da valutazioni sull'opportunità dell'esecuzione medesima (e sempre quindi che non dipenda da accertata indisponibilità di forza, ipotesi questa che, essendo giustificata da impossibilità di adempimento della prestazione, esclude la illiceità del comportamento), costituisce un comportamento illecito lesivo del diritto alla prestazione e come tale generatore di responsabilità dalla parte della pubblica amministrazione (Cass. n. 2299/1962).

Ciò in quanto "l'autorità amministrativa, richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione della pronuncia giurisdizionale di condanna o del comando contenuto nel titolo esecutivo, non è chiamata ad esercitare una potestà amministrativa, bensì a prestare i mezzi per l'attuazione in concreto della sanzione, ossia a prestare un servizio che consente di realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione, che è dato dalla realizzazione contro l'inadempiente.

Nell'esplicazione di tale servizio, l'autorità amministrativa presta attività materiale e non può, per tanto, procedere a valutazioni di interessi o di motivi di opportunità. Se, trascendendo i limiti della prestazione del servizio predetto, l'autorità amministrativa compie una valutazione di opportunità della esecuzione cui è chiamata a concorrere, ed esercita casi una potestà che non ha, essa agisce illecitamente" (cfr. Cass. n. 2299/1962).

In seguito, tale principio venne ribadito in un caso di mancata concessione della forza pubblica per l'esecuzione d'uno sfratto ordinato dal giudice civile, nella cui motivazione si legge "le Sezioni Unite di questa corte (n. 2478/1988) hanno diffusamente esposto le ragioni per le quali l'autorità amministrativa richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo non è chiamata ad esercitare una potestà amministrativa, ma ha il dovere di prestare i mezzi per l'attuazione in concreto dello stesso onde realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione” (cfr. Cass. n. 3873/2004).

Come correttamente evidenziato dalla Suprema Corte, si finirebbe altrimenti per togliere vigore alla protezione giurisdizionale garantita al cittadino, con la conseguenza che l'attività giurisdizionale risulterebbe sostanzialmente vanificata e che, in definitiva, lo Stato negherebbe se stesso come ordinamento.

La negazione dell'assistenza della forza pubblica per la realizzazione coattiva di un diritto giudizialmente riconosciuto (…) integra, nello stato di diritto, una situazione addirittura paradossale, essendo inconcepibile che l'ordinamento per un verso contempli, imponendo al privato di avvalersene per poter realizzare il proprio interesse secundum ius, gli strumenti necessari alla tutela della sua posizione giuridica soggettiva (il processo, gli organi preposti a consentirne lo svolgimento, l'efficacia esecutiva del titolo che ne costituisce l'esito) e, per altro verso, non faccia in modo che l'interesse del singolo sia coattivamente soddisfatto in sede esecutiva con la forza che solo lo Stato e autorizzato a dispiegare; ovviamente predisponendo mezzi adeguati alla bisogna.

L'apprestamento di tali mezzi da parte della pubblica amministrazione è, pertanto, assolutamente doveroso, non essendo revocabile in dubbio che la legalità costituisce uno dei fondamentali aspetti della struttura dell'ordinamento giuridico ed il principale tra i criteri cui deve ispirarsi ogni attività rivolta appunto ad assicurarne il rispetto.

La Suprema Corte, in conclusione, ha dunque confermato che: “la discrezionalità della P.A. non può spingersi, salvo lo stravolgimento dei principi dello Stato di diritto, fino a sindacare l’opportunità dei provvedimenti giudiziari, specie di quelli aventi ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Cost. o dalla CEDU, come nel caso del diritto di proprietà; pertanto, si configura come condotta colposa, fonte di responsabilità, l’inerzia del Ministero dell’Interno nel dare attuazione ad un ordine, impartito dalla Procura della Repubblica, di sgombero di un immobile abusivamente occupato vi aut clam”.

 

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Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page

 

Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia