Rappresenta sicuramente una pronuncia importante, in primis per gli operatori specialisti del ramo danni, quella emanata pochi giorni fa dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di applicabilità della Tabella Unica Nazionale, di cui al d.P.R. n. 12/2025 (per un approfondimento, vedasi la nostra pubblicazione del 12 marzo scorso).
Sin dalla sua introduzione, difatti, molti dubbi erano emersi in riferimento al suo ambito di operatività: nella prassi, non di rado si è visto avanzare – ed accogliere – richieste di applicazione della T.U.N. anche a sinistri avvenuti prima della data indicata dal d.P.R. n. 12/2025, sebbene – per espressa previsione normativa – paresse riferita esclusivamente a quelli posteriori a tale data.
Il Tribunale di Milano, non ritenendolo affatto pacifico, con ordinanza emessa in data 18 luglio 2025, sollevava ex art. 363-bis c.p.c. la seguente questione pregiudiziale, poi ritenuta ammissibile: «se […] 1) il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano […], che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”; 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alla peculiarità della fattispecie concreta».
Rimessa la questione alla Terza Sezione della Suprema Corte, questa ha proceduto riportando argomenti a favore e contrari ad un’applicazione retroattiva di tale tabella.
Per quanto concerne l’orientamento favorevole, ha dapprima menzionato il parere del Consiglio di Stato n. 1282/2024, con cui si è sottolineato come le liquidazioni in base alla T.U.N. conducano a risarcimenti superiori a quelli previsti dalla Tabella di Milano per i gradi di invalidità la cui percentuale si attesti tra il 10 e il 36% e tra l’82 e il 100% e inferiori nella fascia intermedia, compresa tra il 36 e l’82%, osservando poi come, complessivamente, il nuovo sistema tabellare risulti tendenzialmente più favorevole ai soggetti lesi, poiché le fasce da esso maggiormente avvantaggiate comprendono la maggioranza dei danneggiati sia nell’ambito dei sinistri stradali (93%), sia in quello della responsabilità medica (75%).
Quanto all’orientamento contrario, invece, si è evidenziata la natura eminentemente settoriale di tutti gli interventi legislativi succedutisi nel tempo in materia di risarcimento del danno biologico, la cui ratio sarebbe preclusiva di un’estensione analogica dell’intervento normativo.
Non per ultima, viene richiamata l’espressa delimitazione dell’efficacia temporale del d.P.R. de quo alla liquidazione dei danni da sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore.
L’irretroattività della T.U.N. troverebbe ulteriore conferma, per i fautori di tale orientamento, nell’art. 1, co. 18, l. 124/2017 (c.d. “Legge Concorrenza”), secondo cui «la Tabella Unica Nazionale, predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto […]».
Secondo parte della giurisprudenza, il ricorso all’analogia sarebbe altresì precluso dai criteri relativi alla personalizzazione del danno biologico temporaneo, con esiti molto più favorevoli per il danneggiato in caso di applicazione delle Tabelle milanesi.
Queste prevedono, infatti, percentuali differenziate per la personalizzazione del danno: per un’invalidità del 10%, l’incremento può arrivare fino al 49%, con una progressiva riduzione fino al 25% per le invalidità pari al 34%, mentre, per le invalidità comprese tra il 34 e il 100%, l’incremento è fissato in misura costante del 25%. Diversamente, l’art. 138, co. 3 c.a.p. stabilisce un tetto massimo unitario all’incremento pari al 30%.
Altro argomento che milita per l’esclusione dell’applicazione retroattiva di tale tabella è rappresentato dal fatto che i criteri di cui all’art. 139 c.a.p., riferiti alle menomazioni micropermanenti, non si ritengono applicabili al di fuori delle fattispecie di responsabilità derivanti dalla circolazione dei veicoli e da medical malpractice.
Ciò che ne deriva è che analogo divieto di estensione dovrebbe valere anche per le lesioni macropermanenti, pena una inevitabile distonia nel sistema, nonché un’inaccettabile compressione dei poteri giudiziali.
Parte della dottrina ha altresì paventato possibili profili di contrasto con l’art. 76 della Costituzione, in quanto la delega legislativa dettata dall’art. 138 c.a.p. fissava a maggio 2022 il termine per l’adozione del decreto istitutivo della tabella, quando la T.U.N. è stata emanata solo nel 2025.
Altro dubbio di incostituzionalità – stavolta con l’art. 3 – deriva dal fatto che la T.U.N. non preveda una curva di crescita del risarcimento che renda gli importi liquidabili variabili in misura più che proporzionale all’incremento della percentuale di invalidità, andando a creare una disparità di trattamento tra danneggiati con percentuali di invalidità differenti, avvantaggiando paradossalmente chi subisce microlesioni rispetto ai soggetti che riportano lesioni più importanti.
La Corte non manca di riportare, infine, quelli che sono i temi dell’orientamento “intermedio”, che farebbe leva sul fatto che al giudice dovrebbe sempre e comunque essere riconosciuto un potere di individuare criteri che assicurino la più congrua liquidazione in base alle peculiarità del caso concreto.
Passati in rassegna i vari orientamenti, la Cassazione individua nel concetto di equità la chiave di volta per dare risposta al quesito, riconoscendole un ruolo di “principio generale di giustizia”, che consiste nel potere di adattare la fattispecie astratta alla situazione di fatto concretamente sottoposta al giudice, al fine di guidarlo ad una decisione conforme a giustizia.
Tuttavia, la problematica riscontrata con la valutazione equitativa c.d. “pura” risiede nel fatto che, in concreto, possa finire per non realizzare il suddetto principio (in questo senso, si vedano i rilievi critici di Cass. civ. n. 12408/2011 in merito alla diffusione di diversi criteri liquidatori): da qui, l’introduzione delle Tabelle milanesi quale strumento a vocazione generale per sopperire a questa proliferazione di criteri di liquidazione del danno.
Il merito di tali Tabelle, difatti, sta proprio nell’aver conferito al criterio equitativo una razionalizzazione, idonea a ridurre il rischio di diseguaglianze applicative e a rafforzare la coerenza del sistema risarcitorio, per il tramite di una rimodulazione dell’importo del risarcimento avendo riguardo sia della percentuale di invalidità, accertata secondo i barèmes medico-legali, sia dell’età del danneggiato.
Il risultato è stato quindi un meccanismo in base a cui la curva liquidatoria potesse crescere in modo direttamente proporzionale all’aumento dei postumi permanenti e inversamente proporzionale all’età.
Quanto ai limiti di tali tabelle, invece, la Corte ha evidenziato come si tratti di parametri di natura convenzionale, privi di forza normativa, non sempre in grado di garantire una piena realizzazione del suddetto principio di equità, arrivando ad introdurre il concetto di “personalizzazione” per farvi fronte.
Ad ogni buon conto, la Corte evidenzia come la misura standard del risarcimento possa essere aumentata – nella sua componente dinamico-relazionale – solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari.
In questo specifico contesto, il legislatore è intervenuto per conformare la liquidazione del risarcimento del danno biologico nelle fattispecie di responsabilità civile derivante da circolazione stradale, dettando la disciplina di cui agli artt. 138 e 139 c.a.p., alla liquidazione dei pregiudizi alla salute derivanti da responsabilità medica.
Tuttavia, per il danno biologico da lesioni macropermanenti, la tabellazione è stata delegata a successivo decreto del Presidente della Repubblica, emanato poi solo nel 2025; sicché, il giudizio per la liquidazione del danno ai sensi dell’art. 138 è rimasto incardinato sull’equità, continuando a fondarsi sugli artt. 1226 e 2056 c.c.
La Corte, pertanto, evidenzia come per lungo tempo la tabella prevista da tale norma non abbia avuto efficacia operativa, così da mantenere in vita il sistema di liquidazione del danno biologico ancorato al giudizio secondo equità.
In sostanza, l’equità non può essere soppressa da un dato “convenzionale”; pertanto, le tabelle milanesi «assumono rilievo come una sorta di elemento extratestuale della norma dell’art. 1226 c.c. e ciò non già per una diretta forza cogente che esse abbiano sub specie di norme di diritto, bensì per effetto del riconoscimento della loro corrispondenza sul piano generale ai criteri di equità» (così, ex multis, Cass. civ. n. 8532/2020).
Tali considerazioni consentono di ribadire che l’asse fondamentale sia costituito proprio dall’equità.
Ciò detto, nel dare risposta alla questione ad essa sottoposta, la Corte ha anzitutto precisato che i termini in cui tale questione è posta prescinderebbero dalla necessità di delibare sulle censure di illegittimità costituzionale sopra menzionate, le quali porterebbero inevitabilmente a un incidente di costituzionalità.
In altri termini, la soluzione al quesito sarebbe quella di applicare la T.U.N. non in via diretta o tramite analogia, bensì in via mediata, attraverso una valutazione equitativa ancorata agli artt. 1226 e 2056 c.c.: secondo gli Ermellini, infatti, dovrebbe riconoscersi non solo la sua idoneità a orientare l’esercizio dell’equità liquidatoria, ma anche la funzione di parametro di riferimento privilegiato, il cui impiego non contrasta con alcuna presunta volontà contraria del legislatore, atteso che il fondamento ultimo della liquidazione del danno risiede proprio negli articoli or ora menzionati e, in particolare, nel principio di equità.
La Corte evidenzia come una tabellazione su base nazionale sia particolarmente idonea a garantire uniformità e parità di trattamento proprio in forza dei caratteri di generalità e astrattezza che le sono garantiti dalla sua matrice legale.
Il pregio della T.U.N. sarebbe poi quello di assicurare equità tanto sul piano formale, quanto su quello sostanziale: analogamente alle Tabelle milanesi, infatti, si basa su un sistema a punto variabile, caratterizzato da una modularità garantita da una progressiva riduzione del valore in funzione dell’età della vittima e da un incremento più che proporzionale in relazione all’aumento percentuale dei postumi permanenti. In questo senso, il dubbio sull’opportunità di un’estensione generalizzata a liquidazioni non direttamente comprese nella T.U.N. si rivela più apparente che reale.
Secondo i Giudici, questo parametro fornisce garanzie analoghe alle tabelle milanesi; in ogni caso, inoltre, una volta appurato che per i fatti pregressi non esista una legge e che occorra pertanto liquidare il danno facendo ricorso all’equità, non potrebbe affermarsi che tra i due modelli di equità astrattamente invocabili quello di fonte pretoria sia più equo di quello di rango normativo.
In sostanza, i nuovi parametri sarebbero da ritenere preferibili come opzione conformativa del giudizio per la liquidazione del danno biologico derivante da macrolesioni, atteso che la garanzia di parità di trattamento non dipende esclusivamente dal valore economico a valle del pregiudizio risarcibile, ma risiederebbe a monte nei meccanismi di determinazione del predetto importo.
A parere dei Giudici, «non è possibile ridurre il concetto di parità di trattamento a una mera comparazione tra importi più o meno elevati, non potendo essa risolversi in un mero raffronto di valori monetari; la parità si realizza quando, a prescindere dall’entità concreta del risarcimento, esso venga determinato mediante un procedimento equo e congruo rispetto alla materialità del danno che si intende ristorare».
Importante evidenziare quindi che, a parere della Corte, il rinvio operato dall’art. 138 ai criteri ritenuti congrui in via giurisprudenziale non possa cristallizzarsi ai valori meramente monetari, atteso che il dato numerico ex se considerato non è in grado di esprimere alcuna rilevanza ai fini di una equa liquidazione del danno; diversamente da quanto accade avvalendosi dei parametri contenuti nella T.U.N., la quale prevede, in particolare, risarcimenti superiori a quelli riconosciuti dalle Tabelle di Milano per le percentuali di invalidità comprese tra il decimo e il trentaseiesimo grado e tra l’ottantaduesimo e il centesimo, mentre le tabelle milanesi garantiscono importi più alti nella fascia intermedia.
Inoltre, le discrasie tra il valore del punto-base previsto dalla T.U.N. e quello delle vecchie tabelle paiono adeguatamente compensate dalla divergenza dei moltiplicatori applicati, complessivamente più elevati nelle nuove tabelle.
Fondamentale aspetto riguarda la sopravvenuta introduzione della T.U.N. nelle more del giudizio di appello: in questo caso, il danneggiato che abbia impugnato la decisione di primo grado al fine di ottenere una differente quantificazione dei danni patiti risulta legittimato ad invocare le nuove tabelle nell’ipotesi in cui abbiano introdotto criteri di liquidazione diversi o una rideterminazione del valore del punto-base; la mancata applicazione delle tabelle aggiornate determinerebbe, infatti, un errore da parte del giudice, che potrebbe procedervi anche ex officio.
La Corte si è infine domandata se in un giudizio di appello in cui vi sia stata impugnazione sul quantum senza mettere in dubbio l’applicazione delle tabelle pretorie come parametro di equità, la sopravvenienza della T.U.N. possa essere invocata dall’appellante o disposta d’ufficio; quesito a cui ha fornito risposta negativa, dal momento che sul criterio di liquidazione secondo le tabelle milanesi sussiste cosa giudicata.
Al contrario, la T.U.N. può essere richiesta in appello o disposta dal giudice se l’appello ha evidenziato che l’applicazione delle vecchie tabelle non fosse in linea con quanto prescritto dal menzionato art. 1226 c.c., proprio perché questo tipo di devoluzione non determina giudicato interno.
Per quanto concerne invece il terzo grado di giudizio, dati i fisiologici limiti di tale momento processuale, l’invocazione della T.U.N. è concepibile solo se non richiede accertamenti di fatto.
Elemento dirimente nella scelta della tabella da applicare rimane certamente l’obbligo di motivazione: in particolare, «l’onere motivazionale può considerarsi assolto solo allorquando il giudizio equitativo sia espressione di una valutazione critica della peculiarità del caso concreto, che, attraverso la motivazione, evidenzi una propria tenuta logico-argomentativa».
Il giudice sarà quindi legittimato a discostarsi dalla T.U.N. solamente nei casi in cui la liquidazione riguardi pregiudizi non annoverabili ratione materiae nell’alveo dell’applicazione equitativa della tabella e nelle ipotesi in cui sussistano circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta.
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Ricapitolando, si è finalmente chiarito che tale tabella possa essere applicata a prescindere da quando l’evento lesivo sia occorso: in particolare, troverebbe applicazione generalizzata in via indiretta, ossia non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, pertanto, a sinistri forieri di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e anche non derivanti da circolazione di veicoli o da responsabilità sanitaria.
Punto focale della pronuncia è il definitivo superamento della centralità delle Tabelle del Tribunale di Milano quale parametro “para-normativo” generale: a questo proposito, alla luce di un criterio di uniformità, prevedibilità e parità di trattamento tra danneggiati, la T.U.N. assurge a ruolo di riferimento privilegiato dell’equità liquidatoria.
Ciò non toglie, tuttavia, che il giudice, sulla scorta di una argomentazione ben motivata, possa discostarsi da tale strumento, anche mediante il ricorso a una tabella “pretoria”; ad ogni buon conto, però, le Tabelle milanesi sono destinate a mantenere un ruolo meramente subordinato e derogatorio.
Avv. Jacopo Alberghi e Alessia Cassone del Foro della Spezia