Come sappiamo, per le lesioni macropermanenti, ossia quelle con menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti, trova applicazione l'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, che ha introdotto le tabelle uniche nazionali.
Il comma 2, lettera e), di tale disposizione prevede espressamente che "al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione".
Le Tabelle per cui si discute, a torto o ragione (rispetto al chiarissimo dato letterale della norma transitoria), sono spesso applicate retroattivamente.
Le tabelle milanesi, nella loro ultima formulazione, prevedono un incremento percentuale fisso progressivo, in correlazione al grado di invalidità.
Si tratta, come tale, di un sistema astrattamente coerente con la previsione dell’articolo 138, comma 2 lettera f), trattandosi precisamente di modalità incrementale “in via percentuale e progressiva per punto”.
Diversa è stata l’opzione preferita dallo schema normativo per le T.U.N. che ha previsto, per ogni livello di invalidità, un incremento minimo, un incremento medio ed uno massimo.
Viene inoltre formalizzata la natura autonoma del danno morale, rispetto a quello biologico, escludendola quindi dalla valutazione medico-legale.
La nuova tabella nazionale (TUN) prevede quindi, accanto al riconoscimento del mero danno biologico, la concorrente quantificazione della componente del danno morale, da intendersi qui, in assenza di definizione positiva ed in conformità alla elaborazione giurisprudenziale, “in termini di sofferenza interiore ed essenzialmente idiosincratica dell’uomo in rapporto con sé stesso” (cfr., tra le molte e da ultimo, Cass., sez. III, 13 maggio 2024).
Molto interessante sul punto è la recentissima Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1492 del 22 gennaio 2026.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute, il danno morale, inteso come sofferenza interiore, mantiene autonomia ontologica rispetto al danno biologico e va liquidato autonomamente in aggiunta a quest'ultimo, anche sulla base di criteri tabellari, secondo quanto previsto dall'art. 138, comma 2, lett. e), cod. ass., e non mediante l'istituto della personalizzazione, che attiene esclusivamente al danno biologico e consente l'incremento della misura standard solo in presenza di conseguenze anomale o peculiari. La prova del danno morale può essere offerta anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, potendo la gravità delle lesioni costituire elemento presuntivo idoneo a legittimare, in termini inferenziali, il riconoscimento di un coesistente danno morale, secondo una massima di esperienza che riconosce una corrispondenza di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere della sofferenza soggettiva. Quando il giudice di merito scelga di applicare le tabelle di un determinato ufficio giudiziario, queste, pur non avendo natura normativa, integrano il parametro di equità ex artt. 1226 e 2056 c.c. e impongono una motivazione coerente con la loro struttura interna, specialmente ove si intenda discostarsi in misura apprezzabile dalle fasce standard ivi indicate. In tema di liquidazione delle spese legali stragiudiziali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, lo scostamento al di sotto dei minimi tariffari, derivanti dall'applicazione della riduzione fino al 50% dei parametri medi, pur astrattamente consentito dall'inciso "di regola", richiede una specifica motivazione che dia conto delle ragioni della deroga”.
QUI il testo integrale della sentenza.
Si ricorda infine che in caso di lesioni di significativa ed elevata gravità, il danno morale può essere accertato mediante presunzioni, attesa la ragionevole idoneità di fatti lesivi gravi a provocare sconvolgimento della vita psicologica individuale (ex multis Cassazione civile, ordinanza n. 21630 del 20 luglio 2023)
La Spezia, lì 12.3.2026
Avv. Alessia Cassone Avv. Jacopo Alberghi del Foro della Spezia