Etichetta: Responsabilità medica

Decesso del paziente per infezione da Covid-19 contratta durante il ricovero: sulla responsabilità della struttura sanitaria (Sent. N. 1511/2024 emessa dal Tribunale di Padova)

In tema di responsabilità medica, si segnala l’innovativa pronuncia di merito n. 1511/2024, emessa dal Tribunale di Padova, nel settembre 2024, riguardante il caso di un paziente deceduto in RSA a causa di infezione da Covid-19 contratta in struttura durante il ricovero.

Detta pronuncia costituisce, ad oggi, una delle pochissime pronunce a livello nazionale in materia di responsabilità per decesso del paziente a seguito di infezione ospedaliera per Covid-19.

Trattasi quindi di un precedente di merito importante che apre, almeno potenzialmente, significativi scenari giurisprudenziali per molti altri casi oggi pendenti.

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Morte da infezione ospedaliera e profili di responsabilità della struttura sanitaria (Sentenza n. 258/2024 del Tribunale della Spezia)

Sentenza n. 258/2024 del Tribunale della Spezia, pubblicata il 12.03.2024, Giudice Dott. Gabriele Romano

Trattasi di delicato caso di responsabilità medica affrontato dal nostro studio, attraverso n. 2 cause civili patrocinate dall’Avv. Jacopo Alberghi, con articolato percorso giudiziario definitosi con sentenza di merito nel mese di marzo 2024.

Con il provvedimento in esame, il Tribunale della Spezia, nella persona del G.I. Dott. G. Romano, ha affrontato il complesso caso di una paziente di anni 93 ricoverata presso la struttura ospedaliera a causa della frattura del femore e poi deceduta, come dimostrato in giudizio, a causa di infezioni da germi nosocomiali.

L’Azienda sanitaria dal principio negava ogni responsabilità in merito al decesso della paziente.

Poiché ASL non riscontrava le richieste risarcitorie degli eredi, i figli della vittima, ravvisando invece svariate omissioni nelle condotte dei sanitari per come emergenti dalle cartelle cliniche, decidevano di procedere nelle opportune sedi giudiziarie.

Veniva quindi avviato, come da Legge Gelli, ricorso ex art. 696bis c.p.c. per l’accertamento tecnico preventivo tramite C.T.U. medico legale.

Gli attori esponevano in quella sede che la madre, di anni 93, era stata ricoverata ad ottobre 2020 presso la divisione di Ortopedia dell’Ospedale della Spezia a seguito di frattura del femore.

Dopo la dimissione la de cuius era stata però costretta a rivolgersi nuovamente alle cure del pronto soccorso, poiché fortemente sofferente.

Veniva quindi diagnosticata sepsi da infezione delle vie urinarie e da infezione di ferita chirurgica ortopedica, con disposizione di nuovo ricovero nel corso del quale veniva confermata l’infezione da

staphylococcus aureus.

La paziente, purtroppo, decedeva in ospedale in data 15 dicembre 2020.

A conclusione del procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., il Collegio peritale nominato confermava la piena responsabilità della struttura sanitaria convenuta, condividendo le doglianze rappresentate dagli attori.

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Riconoscimento e liquidazione del danno esistenziale cd. riflesso alla moglie: compromissione della vita sessuale in esito alle lesioni patite dal marito quale vittima primaria di colpa medica (Sentenza n. 942/2023 del Tribunale della Spezia)

Sentenza n. 942/2023 del Tribunale della Spezia, pubblicata il 29.12.2023, Giudice Dott.ssa A. Gherardi

 Trattasi di delicato caso di responsabilità medica affrontato dal nostro studio, con causa civile patrocinata dall’Avv. Jacopo Alberghi, di recente definitosi con sentenza.

Con l’interessante pronuncia in commento, il Tribunale della Spezia, nella persona del G.I. Dott.ssa A. Gherardi, affronta un complesso ed insolito caso di responsabilità medica, avente ad oggetto la configurabilità e la liquidazione del danno cd. esistenziale riflesso patito dalla moglie, in esito alle lesioni (disfunzione erettile) subite dal marito per errore medico.

L'illustrazione del caso e delle questioni giuridiche sottese prosegue QUI (...)

Risarcimento danni da infezione ospedaliera: onere della prova (Corte appello Genova sez. II, 24/11/2021, n. 1194)

La pronuncia in esame riguarda il caso di un paziente che aveva contratto un’infezione nosocomiale (fistola cutanea a livello della ferita distale, infetta per la presenza di Escherichia coli in elevata concentrazione) in esito ad intervento chirurgico per un intervento di osteosintesi con chiodo gamma, con gravissime conseguenze.

Con la pronuncia in esame la nostra Corte di Appello di Genova ha confermato che:

“(…) L'ente ospedaliero è tenuto, una volta che il paziente è stato ricoverato, ad adottare un modello organizzativo e di prevenzione finalizzato ad evitare, o perlomeno ridurre, il rischio di insorgenza di infezioni di tipo nosocomiale, per tutta la durata del ricovero e ad apprestare cure e trattamenti terapeutici adeguati al contagio; all'ente, quindi, spetta dimostrare di aver adottato e rispettato tutte le procedure per una adeguata asepsi (misure di prevenzione e di profilassi), così da far escludere la sussistenza di alcun profilo di colpa e ricondurre l'infezione all'interno di quella percentuale di casi non evitabili e rientranti nel c.d. rischio consentito”.

Di seguito il testo integrale del pronunciamento che ha visto la struttura sanitaria condannata in primo grado al risarcimento dei danni patiti dall’attore, liquidati in Euro 431.584,00, continua QUI (...)

Omicidio colposo e responsabilità del medico specialista chiamato ad eseguire un esame invasivo (Cassazione penale sez. IV, 07/07/2022, n. 30051)

La pronuncia in esame riguarda il caso di una paziente affetta da un quadro di comorbilità pluripatologica che purtroppo decedeva in esito a complicanze legate a colonscopia con finalità diagnostica eseguita da un medico specialista.

Il medico in questione, in primo grado, era ritenuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 589 c.p. perché avrebbe eseguito nei confronti della paziente l'esame di colonscopia con finalità diagnostica, a seguito della manifestazione di "dolore continuo emiaddome destro", per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica consistita nell'eseguire una colonscopia diagnostica non indicata secondo le linee guida, né proporzionata alla specificità del caso, tenuto conto della sintomatologia aspecifica lamentata (una persistente emiaddominalgia destra), dell'età avanzata della paziente (90 anni), delle comorbilità e dell'assenza di significative alterazioni cliniche (quali calo ponderale, anemia ferropriva, modificazioni dell'alvo, sanguinamenti gastroenterici, ecc.), omettendo di effettuare un preliminare approfondimento diagnostico mediante metodiche meno invasive, più proporzionate e prive di rischi.

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Danno cd. terminale: risarcibile e trasmissibile agli eredi il danno consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, n.13870)

La pronuncia in esame riguarda il caso di un paziente che aveva subito, tra il 1994 e il 1998, tredici ricoveri senza che fosse diagnosticata una stenosi aortica.

L'omessa diagnosi aveva precluso la possibilità di effettuare un intervento di sostituzione valvolare, che avrebbe permesso una completa guarigione.

Assumevano, in particolare, gli allora attori che la morte del paziente era il risultato di un "lungo calvario", dal momento che il M., sebbene ricoverato per ben tredici volte, in soli tre anni, veniva curato per una bronchite cronica ostruttiva riacutizzata, senza che fosse compiuta una tempestiva diagnosi della sua effettiva patologia, ciò che ebbe a privarlo della possibilità di sottoporsi ad un tempestivo intervento chirurgico di sostituzione della valvola aortica.

Radicato il giudizio in primo grado, lo stesso veniva istruito anche attraverso lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale confermava che, a causa di un misconoscimento diagnostico, il paziente non fu adeguatamente curato per la reale patologia sofferta, e ciò già a partire dal primo ricovero.

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Paziente deceduto dopo il trasferimento da un ospedale all’altro: omicidio colposo e accertamento del nesso causale nei reati omissivi impropri (Cassazione penale sez. IV, 16/06/2021, n. 24493)

La pronuncia in esame riguarda il caso di uno sfortunato paziente trasferito da un ospedale all’altro e purtroppo deceduto nel nosocomio di destinazione.

Due medici finivano dunque sotto processo penale per omicidio colposo (art. 589 c.p.), con l'accusa di aver cagionato la morte di detto paziente, intervenuta in seguito a “tromboembolia polmonare massiva da trombosi della vena femorale con blocco del flusso polmonare, impedimento della pompa cardiaca e collasso cardiaco destro”.

Al fine di delineare le eventuali responsabilità dei sanitari, punto centrale della controversia è l'accertamento del nesso causale nei reati omissivi impropri.

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Tardiva diagnosi di neoplasia e responsabilità della struttura sanitaria: danno cd. da perdita di chance e onere di prova (Sent. Tribunale Lucca, 14/08/2020, n.733)

Si segnala per eccezionale chiarezza espositiva ed esaustività questa interessante pronuncia di merito del Tribunale di Lucca (Sentenza n. 733 del 14/08/2020 a firma del Giudice Dott. Maria Giulia D'Ettore) che affronta un delicato caso di omessa tempestiva diagnosi di un tumore con esito infausto per il paziente.

Cosa si intende per cd. danno da perdita di chance? Come avviene il riparto dell'onere probatorio?

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Emotrasfusioni con sangue infetto, risarcimento danni e "compensatio lucri cum damno" rispetto all'indennizzo ex L. 210/1992 (Cass. n. 4309/2019)

In tema di emotrasfusioni e contagio con sangue infetto, la Suprema Corte, Sezione Terza, con la sentenza in commento, ha affermato che in caso di infezione conseguente ad emotrasfusioni o ad utilizzo di emoderivati, opera la “compensatio lucri cum damno” fra l’indennizzo ex L. n. 210/1992 ed il risarcimento del danno anche laddove non sussista apparente coincidenza tra il danneggiante ed il soggetto che eroga la provvidenza (nella specie, rispettivamente, ASL e Regione), qualora possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, restando in tal caso irrilevante che la l. n. 210/1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa in favore di chi abbia erogato l’indennizzo.

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Responsabilità per colpa medica e Linee Guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5, Legge n. 24/2017 (Cassazione penale n. 37794/2018)

Interessante pronuncia della Suprema Corte, Sezione Quarta, in materia di responsabilità per colpa medica e Linee Guida. 

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