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Danno catastrofale in ambito di responsabilità medica: natura, risarcibilità e onere della prova (Cass. n. 468/2026)

Con la recentissima pronuncia in commento, n. 468 dell'8.1.2026, la Suprema Corte torna ad occuparsi di danno biologico terminale in sede di responsabilità medica.

Accertata la responsabilità della struttura sanitaria per la morte del paziente, riconosciuto agli eredi il danno (non patrimoniale) per la perdita del rapporto parentale, la Corte d'Appello negava agli stessi il cd. danno catastrofale patito dalla vittima e poi trasmesso iure hereditatis agli eredi.

La Suprema Corte ha poi ribaltato la predetta pronuncia sulla base del seguente interessante ragionamento che riconferma la risarcibilità del cd. danno catastrofale.

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Come si calcolano interessi e rivalutazione monetaria in caso di acconti risalenti nei crediti risarcitori? Il criterio della omogeneità delle poste secondo la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 4257 del 18.02.2025)

Con un’ordinanza dello scorso febbraio, la Suprema Corte di Cassazione ha fatto chiarezza in punto di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria in ambito di crediti risarcitori, sulla scorta del criterio di imputazione degli acconti operati.

In grado di appello, la compagnia assicurativa citata in giudizio era stata condannata a corrispondere agli appellanti, sulla differenza per come individuata per ognuno di essi, gli interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro e rivalutate di anno in anno sino al deposito della sentenza, nonché, sulle somme ottenute, gli ulteriori interessi legali sino al saldo.

Più nello specifico, la corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado in relazione al concorso di causa da parte di D.R., uno dei ricorrenti, per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre si trovava quale trasportato nella vettura di una delle altre parti in causa.

In particolare, il conducente I.K. aveva perso il controllo del veicolo, che ribaltandosi aveva urtato un cordolo di cemento, provocando l’immediato decesso di D.R..

A titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice di secondo grado liquidava il capitale “all’attualità della decisione” (pari ad Euro 240.000,00 per due dei familiari del deceduto e 150.000,00 per il terzo familiare ricorrente), a detrarre la somma di Euro 322.00,00 quale acconto sul maggior danno già liquidato dalla compagnia e l’ulteriore importo di Euro 47.679,55, «sicché sulla differenza di Euro 263.049,00, nella proporzione disposta in sentenza per ciascuna parte (il danno patrimoniale in solido), vanno corrisposti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, e sulla somma ottenuta gli ulteriori interessi legali sino al saldo».

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