Risale alla scorsa settimana l’ultimo pronunciamento della Corte di legittimità in materia di compravendita e garanzia della cosa venduta.
Il caso di specie ha visto l’ottenimento, in primo grado, di un decreto ingiuntivo nei confronti dell’acquirente per il pagamento del saldo del prezzo complessivo.
Nel giudizio di opposizione, costui chiedeva la revoca del decreto e la condanna dell’alienante al risarcimento dei danni per presenza di vizi nel bene venduto.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, non reputando la documentazione fornita dall’acquirente idonea a provare l’esistenza dei vizi denunciati, statuizione poi ribaltata in grado di appello: i giudici di secondo grado avevano infatti rivalutato una delle comunicazioni pec allegate, ponendo in capo al venditore l’onere di provare l’inesistenza del vizio e giungendo, quindi, a revocare il decreto ingiuntivo emesso, con condanna del venditore alla restituzione della somma ricevuta in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
Giunti in Cassazione, l’alienante denunciava, inter alia, la violazione degli artt. 1460, 1490 e 2697 c.c. da parte della Corte territoriale, censurando la sentenza nella parte in cui affermava che, a fronte dell’eccezione di inadempimento, sarebbe spettato all’alienante provare – e non semplicemente allegare – che i vizi fossero dovuti a un intervento del compratore o di terzi.
La Corte di legittimità, reputando fondata tale doglianza, è giunta ad affermare come tale assunto muova dal presupposto che la traditio di un bene affetto da vizi – posta dal compratore a fondamento dell’azione di garanzia ai sensi dell’art. 1492 c.c. – costituisca inesatto adempimento di un’obbligazione e che sia pertanto compresa nell’ambito applicativo dei principi già cristallizzati nella pronuncia a Sezioni Unite n. 13533/2001.
In sostanza, secondo la Corte d’Appello il compratore sarebbe tenuto a procedere ad una mera allegazione del vizio, gravando sul venditore la prova del proprio esatto adempimento.
Nella pronuncia in esame, però, gli Ermellini evidenziano come tale iter argomentativo strida con quanto sancito dalle Sezioni Unite n. 11748/2019, che avevano escluso che la disciplina del riparto dell’onere probatorio nelle azioni edilizie fosse coperta dai principi della summenzionata pronuncia del 2001, dal momento che la compravendita non pone a carico del venditore un obbligo di prestazione relativo all’inesistenza di vizi. Piuttosto – precisa la Corte – «la consegna di una cosa viziata costituisce imperfetta attuazione del risultato traslativo e l’onere della prova di tale imperfezione ricade sul compratore, anche in base al criterio della vicinanza della prova, oltre che sulla scorta della regola generale sull’onere della prova ex art. 2697 c.c.».
Secondo la Cassazione, quindi, il fatto che il compratore abbia accettato la consegna gli conferisce materiale disponibilità della res, propedeutica agli accertamenti del caso; trattasi, inoltre, di prova positiva, logicamente più agevole di quella negativa di inesistenza del vizio.
Sottolinea infine la Corte che l’esistenza del vizio è fatto costitutivo dei diritti del compratore ai sensi dell’art. 1492 c.c. e, pertanto, sarà costui a essere gravato del relativo onus probandi.
In conclusione, il precipitato giuridico che ne deriva è quello della necessità di tenere scisse la disciplina della garanzia per vizi da quella generale dell’inadempimento delle obbligazioni, con intenti squisitamente pratici di esclusione di automatismi probatori e rafforzamento di un accertamento positivo e preciso dei vizi dedotti.
Avv. Jacopo Alberghi e Avv. Alessia Cassone del Foro della Spezia