Procedura Civile
Fallimento e interruzione automatica dei giudizi in corso: sulla decorrenza del termine iniziale per la riassunzione (Cass. Civ. Ord. N. 1573/2019)
La Prima Sezione civile ha enunciato, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: “in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate”.
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