Categoria: Procedura Civile

Fallimento e interruzione automatica dei giudizi in corso: sulla decorrenza del termine iniziale per la riassunzione (Cass. Civ. Ord. N. 1573/2019)

La Prima Sezione civile ha enunciato, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: “in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate”.

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Come procedere alla notifica nei confronti delle persone giuridiche

Come è noto, il novellato art. 145 c.p.c., comma 1, prevede dunque forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, potendo il richiedente liberamente optare per la notifica dell'atto:

  1. presso la sede (legale ed effettiva) della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni – di cui si dirà in seguito);
  2. alla persona fisica del legale rappresentante, qualora l'atto da notificare ne indichi la qualità e ne specifichi residenza, domicilio e dimora abituale.

In siffatta ipotesi, la notifica avviene a norma degli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario) c.p.c. (...)