Diritto civile
Interruzione del trattamento terapeutico sperimentale, quali responsabilità per i sanitari? Cassazione civile sez. III, 30/03/2026, (ud. 12/03/2026- dep. 30/03/2026) - n. 7615
La controversia origina dalla partecipazione di un paziente, affetto da carcinoma prostatico metastatico, a uno studio sperimentale di fase III relativo all'impiego del farmaco Ipilimumab presso l'Azienda Ospedaliera di interesse tra il 2011 e il 2014.
Il trattamento aveva sortito effetti di eccezionale efficacia sul paziente, determinando la regressione di buona parte delle metastasi e la stabilizzazione del quadro clinico complessivo.
Tuttavia, a séguito della chiusura del protocollo sperimentale nel novembre 2014, i sanitari avevano interrotto la somministrazione del farmaco e, pur a fronte della successiva ripresa della malattia, avevano omesso di attivare le procedure di erogazione off-label prescritte dal D.M. 8 maggio 2003 e, in luogo della prosecuzione dell'immunoterapia, avevano adottato un protocollo standard (chemioterapico e ormonoterapico) rivelatosi del tutto inidoneo a contrastare la recidiva, conducendo il paziente al decesso in data 18 giugno 2016.
Le eredi convenivano in giudizio l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, nonché i medici responsabili del progetto sperimentale, perché, riconosciutane la responsabilità, fossero condannati al risarcimento del danno biologico e morale patito dal de cuius a seguito dell'interruzione del trattamento terapeutico sperimentale ovvero, in subordine, il danno da perdita della concreta opportunità di sopravvivenza.
La domanda trovava accoglimento sia in primo grado che in appello e finiva innanzi la Suprema Corte (...)
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