Danni cd. riflessi ai familiari della vittima principale: criteri di liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso (Cass. 13540/2023)

La pronuncia in esame tratta il caso di un motociclista che nel 2010, alla guida della propria Harley Davidson, in marcia su strada extraurbana, veniva violentemente investito da autovettura assicurata con una società rumena che, proveniente dalla opposta direzione di marcia, svoltava a sinistra per immettersi nell’area di parcheggio di un supermercato, omettendo dovuta precedenza alla moto.

Il conducente del motociclo riportava gravissime lesioni personali, che si traducevano in postumi permanenti accertati nella misura del 63% di I.P. (con danni permanenti agli arti inferiori, che gli precludevano una deambulazione autonoma senza l’utilizzo di stampelle canadesi o altri supporti, vistosi esiti cicatriziali, problemi di decubito, disturbo post traumatico da stress a carattere cronico).

Il giudizio veniva quindi introdotto dal motociclista e dai suoi prossimi congiunti (moglie convivente, i figli, entrambi conviventi col padre al momento del sinistro), i quali, pur non essendo stati direttamente coinvolti nel sinistro stradale, quali familiari della vittima principale, assumevano di essere stati di riflesso danneggiati dal fatto illecito.

Sia il Tribunale di primo grado, sia il Giudice di appello negavano (erroneamente, come si dirà infra) tout court ai familiari delle vittima principale il diritto al risarcimento dei danni cd. riflessi.

La Suprema Corte invece, accogliendo le doglianze dei familiari della vittima, sul punto ha avuto modo di chiarire che, in primis, “va tenuto in considerazione, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che nel caso di specie oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni – in questo caso gravissime- subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia”.

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Infortunio sul lavoro con esito mortale: danno differenziale e criteri di calcolo in caso di intervento INAIL (Cassazione civile sez. lav., n.3694 del 7.2.2023)

La controversia in esame riguarda le conseguenze risarcitorie (cd. quantum) dell'infortunio mortale sul lavoro occorso ad un lavoratore dipendente, purtroppo deceduto due giorni dopo l'infortunio e in conseguenza di esso, all'età di 48 anni, in relazione al quale venivano accertate responsabilità penali ed erogate, in favore dei superstiti, le prestazioni di legge da parte di INAIL e INPS, nonché somme a titolo di acconto.

Opportuno, preliminarmente, premettere alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento del danno differenziale a favore del lavoratore infortunato, nonché ricordare i criteri da adottarsi per il raffronto tra risarcimento del danno (civilistico) ed indennizzo erogato dall'INAIL.

La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL del D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato (cfr. Cass. n. 9112/2019).

La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost..

L'assicurazione INAIL non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (...)

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Danni ambientali da inquinamento: il riparto delle responsabilità fra gestore e proprietario del sito inquinato (Cass. Sez. Unite n. 3077/2023 del 01.02.2023)

Con l’importante e recentissima pronuncia in commento, la Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in tema di responsabilità ambientale, ha affermato che a carico del proprietario/gestore del sito inquinato che non abbia direttamente causato l’inquinamento, non può essere imposto l’obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza (c.d. “m.i.s.e.”) e di bonifica, in quanto gli effetti in capo al proprietario incolpevole sono limitati a quanto previsto dall’art. 253 c. amb. in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari, possedendo le misure anzidette una connotazione ripristinatoria di un danno già prodottosi che le rende non assimilabili alle misure di prevenzione che, viceversa, il proprietario del sito è obbligato ad assumere in quanto idonee a contrastare un evento recante una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile; al proprietario che non abbia causato l’inquinamento sono, altresì, inapplicabili i criteri di imputazione della responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., dal momento che la disciplina definita nella parte quarta del c. amb. per la bonifica dei siti contaminati ha carattere di specialità rispetto alle norme del codice civile, contemplando, a tale proposito, la specifica posizione del proprietario/gestore incolpevole e trovando applicazione nei confronti del responsabile dell’inquinamento (in base al principio “chi inquina paga” di cui alla Direttiva 2004/35/CE), a titolo di dolo o colpa; ne consegue che l'obbligo di adottare le misure utili a fronteggiare la situazione di inquinamento rimane unicamente a carico di colui che di tale situazione sia stato responsabile per avervi dato colposamente o dolosamente causa, non potendosi addossare al proprietario incolpevole dell’inquinamento alcun obbligo né di bonifica, né di messa in sicurezza”.

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Risarcimento danni da infezione ospedaliera: onere della prova (Corte appello Genova sez. II, 24/11/2021, n. 1194)

La pronuncia in esame riguarda il caso di un paziente che aveva contratto un’infezione nosocomiale (fistola cutanea a livello della ferita distale, infetta per la presenza di Escherichia coli in elevata concentrazione) in esito ad intervento chirurgico per un intervento di osteosintesi con chiodo gamma, con gravissime conseguenze.

Con la pronuncia in esame la nostra Corte di Appello di Genova ha confermato che:

“(…) L'ente ospedaliero è tenuto, una volta che il paziente è stato ricoverato, ad adottare un modello organizzativo e di prevenzione finalizzato ad evitare, o perlomeno ridurre, il rischio di insorgenza di infezioni di tipo nosocomiale, per tutta la durata del ricovero e ad apprestare cure e trattamenti terapeutici adeguati al contagio; all'ente, quindi, spetta dimostrare di aver adottato e rispettato tutte le procedure per una adeguata asepsi (misure di prevenzione e di profilassi), così da far escludere la sussistenza di alcun profilo di colpa e ricondurre l'infezione all'interno di quella percentuale di casi non evitabili e rientranti nel c.d. rischio consentito”.

Di seguito il testo integrale del pronunciamento che ha visto la struttura sanitaria condannata in primo grado al risarcimento dei danni patiti dall’attore, liquidati in Euro 431.584,00, continua QUI (...)

Omicidio colposo e responsabilità del medico specialista chiamato ad eseguire un esame invasivo (Cassazione penale sez. IV, 07/07/2022, n. 30051)

La pronuncia in esame riguarda il caso di una paziente affetta da un quadro di comorbilità pluripatologica che purtroppo decedeva in esito a complicanze legate a colonscopia con finalità diagnostica eseguita da un medico specialista.

Il medico in questione, in primo grado, era ritenuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 589 c.p. perché avrebbe eseguito nei confronti della paziente l'esame di colonscopia con finalità diagnostica, a seguito della manifestazione di "dolore continuo emiaddome destro", per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica consistita nell'eseguire una colonscopia diagnostica non indicata secondo le linee guida, né proporzionata alla specificità del caso, tenuto conto della sintomatologia aspecifica lamentata (una persistente emiaddominalgia destra), dell'età avanzata della paziente (90 anni), delle comorbilità e dell'assenza di significative alterazioni cliniche (quali calo ponderale, anemia ferropriva, modificazioni dell'alvo, sanguinamenti gastroenterici, ecc.), omettendo di effettuare un preliminare approfondimento diagnostico mediante metodiche meno invasive, più proporzionate e prive di rischi.

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Danni da alluvione e omessa manutenzione di corsi d’acqua, quando la giurisdizione spetta al tribunale ordinario anziché al Tribunale speciale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino (Tribunale di Massa – Ordinanza del 3.6.2022)

Interessante pronuncia del Tribunale di Massa, ottenuta dal nostro studio nel corso di una procedura per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. patrocinata dall’Avv. Jacopo Alberghi che ha visto condivisa la tesi, promossa dal nostro assistito, circa la “competenza” (rectius, giurisdizione) del Tribunale ordinario nel caso di specie.

Il danneggiato, nostro assistito, si rivolgeva al Tribunale di Massa poiché riferiva di aver subito ingenti danni alla propria abitazione a causa di smottamenti e allagamenti derivanti dalla mancata adeguata custodia, vigilanza e pulizia, di una strada provinciale, terreni soprastanti e corsi d’acqua ivi presenti.

L’esponente, in particolare, ex art. 2051 c.c., lamentava l’insufficiente manutenzione della strada in questione, dei terreni soprastanti e dei corsi d’acqua, nonché la responsabilità del Comune e degli altri Enti coinvolti per l’omesso controllo del territorio (anche per la riscontrata presenza di detriti/rifiuti staccatisi dalle aree limitrofe, totalmente soggette ad incuria, e trascinati dalla corrente) e mancata predisposizione delle necessarie attività, strutturali e non strutturali, di prevenzione, anche in materia di Protezione Civile (cfr. D.Lgs. n. 1/2018).

Si costituivano quindi in giudizio tutti gli enti convenuti, CONTINUA QUI (...)

Danno cd. terminale: risarcibile e trasmissibile agli eredi il danno consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, n.13870)

La pronuncia in esame riguarda il caso di un paziente che aveva subito, tra il 1994 e il 1998, tredici ricoveri senza che fosse diagnosticata una stenosi aortica.

L'omessa diagnosi aveva precluso la possibilità di effettuare un intervento di sostituzione valvolare, che avrebbe permesso una completa guarigione.

Assumevano, in particolare, gli allora attori che la morte del paziente era il risultato di un "lungo calvario", dal momento che il M., sebbene ricoverato per ben tredici volte, in soli tre anni, veniva curato per una bronchite cronica ostruttiva riacutizzata, senza che fosse compiuta una tempestiva diagnosi della sua effettiva patologia, ciò che ebbe a privarlo della possibilità di sottoporsi ad un tempestivo intervento chirurgico di sostituzione della valvola aortica.

Radicato il giudizio in primo grado, lo stesso veniva istruito anche attraverso lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale confermava che, a causa di un misconoscimento diagnostico, il paziente non fu adeguatamente curato per la reale patologia sofferta, e ciò già a partire dal primo ricovero.

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Ciclista caduto in pieno giorno a causa di una buca stradale ben percepibile: ente proprietario comunque tenuto al risarcimento (Cass. civ., sez. III, ord., 2 maggio 2022, n. 13729)

La pronuncia in esame riguarda il caso di uno sventurato ciclista caduta in pieno giorno a causa di una buca di grandi dimensioni e, come tale, più facilmente percepibile dal danneggiato.

In primo grado, il Tribunale adito, espletate le prove per testi, rigettava la domanda, sostenendo che, pur essendo stato provato il nesso causale tra l'avvallamento e la caduta, quest'ultima doveva ascriversi al caso fortuito, coincidente con la condotta negligente del danneggiato, essendo la presenza di sconnessioni su una strada extraurbana una situazione non eccezionale e quindi prevedibile dall'utente.

La Corte d'Appello, adita dal ciclista, rigettava l'appello, confermando, per quanto ancora qui di interesse, che, dovendosi sussumere la fattispecie sotto l'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato aveva avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento, integrando il fortuito, considerate le circostanze di tempo (h 13,20 di un giorno d'estate) e di luogo (strada con avvallamenti assolutamente evidenti) e la circostanza che il danneggiato fosse alla guida di una bicicletta da corsa, il che gli avrebbe richiesto una particolare prudenza.

Il ciclista danneggiato proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo che veniva accolto dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento che (...) continua QUI

Nomina dell'Avv. Jacopo Alberghi quale Segretario del Dipartimento di Diritto Sanitario della Fondazione Aiga "Tommaso Bucciarelli"

Con soddisfazione comunichiamo la nomina dell’Avv. Jacopo Alberghi quale Segretario del Dipartimento di Diritto Sanitario della Fondazione Aiga "Tommaso Bucciarelli" in Roma, un incarico nazionale di studio e ricerca a sostegno della Giovane Avvocatura.
Con l’obiettivo di fornire supporto e promuovere attività di formazione continua, modernizzazione e specializzazione della professione, nonché di crescita culturale e scientifica dell’Avvocatura alla luce degli assetti normativi, economici e istituzionali della società contemporanea in costante evoluzione, per il Biennio 2022/2023, la Fondazione AIGA T. Bucciarelli ha infatti attivato diversi Dipartimenti ciascuno dedicato a specifici settori di studio e ricerca.
Un grande e sincero ringraziamento ad Aiga Nazionale e ad Aiga La Spezia per la fiducia e la prestigiosa occasione di studio e crescita professionale concesse.

Attraversamento improvviso fuori dalle strisce pedonali: pedone condannato al risarcimento del danno in favore del motociclista (Tribunale della Spezia – Sentenza n. 7/2022 dell’11.1.2022)

Interessante pronuncia del Tribunale della Spezia, ottenuta dal nostro studio in una causa patrocinata dall’Avv. Jacopo Alberghi, che ha visto integralmente accolte le ragioni del danneggiato nostro assistito, un motociclista che era caduto a causa della manovra improvvisa di un pedone, il quale azzardava un attraversamento lontano dalle apposite strisce.

Istruita la causa, sia in punto di an che di quantum debeatur, superata la presunzione di responsabilità a carico del motociclista nostro assistito, il pedone, accertato quale unico responsabile del sinistro, è stato condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall’attore, oltre spese legali e di C.T.U..

Molto interessante il ragionato passaggio del Giudice circa l’ambito di applicazione dell’art. 2054, comma 1, c.c., inerente la nota presunzione di responsabilità a carico del conducente il veicolo nel caso di investimento di un pedone.

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