Diritto commerciale

Illegittima l’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera approvata con violazione delle regole relative al procedimento di convocazione dell'assemblea

Spetta al Giudice del Registro il potere di accertare che l’atto da iscrivere corrisponda al modello legale (cd. controllo di tipicità); si configura come illegittima l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto non corrispondente al modello legale tipico in quanto formato in violazione della procedura legale (nella specie, delibera approvata con violazione delle regole relative al procedimento di convocazione dell'assemblea, atteso che la convocazione veniva effettuata da un soggetto diverso da quello indicato come a ciò legittimato nello Statuto).

Trattasi di interessante pronuncia, ottenuta dal nostro studio, nell’ambito di un procedimento promosso innanzi al Tribunale di Massa, nella sua funzione di Giudice del Registro delle Imprese, che ha provveduto con il Decreto di accoglimento n. 4186/2017 del 21 dicembre 2017.

IL FATTO. I ricorrenti, da noi assistiti, con apposita impugnativa, rilevavano profili di nullità e di inesistenza della delibera assembleare di revoca dell’amministratore e di nomina di un nuovo amministratore, assunta dalla società cooperativa ***** in data ***** ed iscritta nel Registro delle Imprese di ***** il *****.

Al fine di ottenere la cancellazione dal Registro delle Imprese della predetta delibera assembleare, i ricorrenti, in primo luogo, esponevano che tale assemblea era stata illegittimamente convocata da un soggetto privo della qualifica di amministratore della società. Inoltre evidenziavano che, in violazione della previsione statuaria che attribuisce all’amministratore unico, ove presente, la presidenza dell’assemblea (e la conseguente sottoscrizione del verbale), la carica di presidente era stata nell’occasione rivestita da soggetto diverso dall’amministratore unico, dichiarato per tabulas presente in assemblea, con conseguente sottoscrizione del verbale da parte di persona non legittimata. In terzo luogo, i ricorrenti rilevavano l’invalidità dell’assemblea in quanto tenutasi in assenza del libro dei soci dichiarato smarrito, unico documento idoneo a certificare sia l’identità dei soci, e quindi il diritto di partecipare/votare in assemblea, sia il raggiungimento del quorum costitutivo. Infine i ricorrenti denunciavano la falsa rappresentazione della realtà materiale contenuta nel verbale per non aver, da una parte, l’amministratore unico presenziato all’assemblea, e dall’altra, partecipato soggetti privi della relativa legittimazione, in quanto non soci.

Tutto ciò premesso e considerato, ritenendo illegittima l’iscrizione eseguita dal Conservatore, poiché avvenuta in assenza dei presupposti di legge, gli istanti ne invocavano la cancellazione.

LA SOLUZIONE IN DIRITTO. Si ripercorrono di seguito i principali passaggi della pronuncia in commento. L’impostazione seguita dal Tribunale di Massa.

Il Giudicante, in primis, correttamente ricorda come l'Ufficio del Registro delle Imprese, in sede d’iscrizione, debba compiere un controllo di corrispondenza dell'atto alla regola legale, senza compiere alcuna valutazione di merito. In particolare, il Conservatore, come del resto anche il Giudice del Registro, limita il proprio sindacato all’accertamento circa la sussistenza o meno di quelle condizioni formali richieste dalla legge per l’iscrizione camerale del fatto o dell’atto.

In ragione dell’art. 2188 c.c., come è noto, il Giudice del Registro ha essenzialmente la funzione di vigilare sull’operato dell’Ufficio del Registro; in particolare, in tema di cancellazione d’ufficio, ex art. 2191 c.c., il Giudice esercita un controllo (di legittimità formale) limitato alla verifica delle condizioni prescritte dalla legge per quell’atto (verifica della competenza  dell’ufficio, provenienza, certezza  giuridica delle sottoscrizioni, riconducibilità dell’atto  iscrivendo al tipo giuridico previsto dalla legge, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione, etc.), con esclusione dell’indagine sulla legittimità sostanziale dell’atto.

Secondo la disciplina delle società cooperative, ai sensi dell’art. 2521, comma 3, n. 9, c.c., nell’atto costitutivo dell’ente possono essere introdotte forme di convocazione diverse da quelle previste per le società per azioni, purché sia rispettato il principio della tempestiva informazione preventiva dei soci. Nella specie, invece, difformemente dalla previsione statutaria, l’assemblea, come emergeva per tabulas, era stata convocata da un soggetto terzo, diverso dall’amministratore unico.

Da quanto sopra conseguiva che la delibera assembleare della società cooperativa non era stata adottata secondo le condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione nel Registro delle imprese, essendo stata approvata con violazione delle regole relative al procedimento di convocazione dell'assemblea, atteso che la convocazione era stata effettuata da un soggetto diverso da quello indicato come a ciò legittimato nello statuto.

Il Giudice del Registro ha quindi correttamente ritenuto che un siffatto controllo, afferente al regolare procedimento di convocazione assembleare in una società cooperativa, rientri indubbiamente tra i poteri dell’Ufficio del Registro, e quindi del Giudice del Registro (c.d. controllo qualificatorio).

All’esito di un controllo meramente formale (cd. controllo di tipicità), il Giudice del Registro ha dunque concluso per la non corrispondenza tra l’atto iscritto al modello legale tipico (essendo viziato il procedimento legale formativo dell’atto di cui era richiesta l’iscrizione).

In conclusione il Giudice del Registro, preso atto che l’iscrizione della delibera assembleare era avvenuta in difetto delle condizioni legali, ha quindi accolto il ricorso ed ordinato al Conservatore di provvedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese di ***** dell’iscrizione della delibera assembleare illegittimamente iscritta.

Avv. Jacopo Alberghi 

Di seguito il testo integrale del provvedimento