Diritto commerciale

Impugnazione della delibera di nomina dell'amministratore e rappresentanza della società

E' necessario un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c. per la rappresentanza della società nel giudizio di impugnazione della delibera di nomina dell'amministratore?

Per rispondere al quesito predetto occorre verificare se l'amministratore, la cui nomina è in contestazione, possa "stare in giudizio" per conto della società e se sussista dunque un conflitto di interessi tra società e amministratore.

Come è noto, ex art. 78, comma 2, c.p.c., la nomina di un curatore speciale è necessaria solo allorché il rappresentante si trovi in una situazione (anche solo potenziale) di conflitto di interessi; come nel caso in cui il rappresentante sia portatore di un interesse personale, giuridicamente apprezzabile e processualmente rilevante, all’accoglimento di una domanda che il rappresentato ha, al contrario, interesse a veder rigettata o viceversa.


Il curatore speciale, infatti, "non deve essere inteso quale arbitro imparziale degli interessi sociali ma soggetto che deve sostituire l’amministratore quando – e soltanto quando, poiché diversamente verrebbe leso il diritto alla difesa della persona giuridica – la situazione concreta faccia ritenere che potrebbe essere indotto da interessi extra societari a valutazioni contrarie all’interesse sociale e non vi siano all’interno della società regole per la sua sostituzione” (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 11195/2013).

Nel caso del giudizio di impugnazione della delibera di nomina dell'amministratore, si ritiene che la società possa stare in giudizio nella persona dell’amministratore la cui nomina è in contestazione in quanto, in generale, non è ravvisabile un "automatico" conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.


Sul punto, si è recentemente pronunciata anche la Corte d’Appello di Genova, la quale, con sentenza del 6 settembre 2016, ha confermato che: “nel caso di impugnazione di delibera assembleare di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, non sussiste un conflitto di interessi rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 78, secondo comma, c.p.c. tra gli amministratori così nominati e la società la cui delibera sia stata impugnata. In tal caso, pertanto, la società può agire in giudizio per mezzo di chi la rappresenta a norma della legge o dello statuto e non deve farsi luogo alla nomina di un curatore speciale” (cfr. Corte d’Appello di Genova – Sez. Feriale – Ordinanza n. 51 del 6 settembre 2016).

Quanto sopra poiché la semplice impugnazione della delibera avente ad oggetto la nomina dell'amministratore non è idonea, di per sé, a dar luogo ad alcuna situazione conflittuale, dovendosi al contrario ritenere che tra amministratore e società esista una perfetta coincidenza di interessi al mantenimento della delibera impugnata.

Come chiarito anche dalla pronuncia sopra citata, “poiché tale situazione di conflitto deve necessariamente essere verificata sulla base di una valutazione da compiersi ex ante, ossia dando rilievo a situazioni di conflitto che si verificano con riferimento a fattispecie astratte, ne deriva, molto semplicemente, che tutte le volte in cui vi sia una domanda proposta contro una società (una domanda, cioè, rispetto alla quale quest’ultima si ponga in una fisiologica e, appunto, astratta, posizione di contrapposizione), un eventuale interesse (di fatto e di secondo grado, diciamo così) dei suoi amministratori al rigetto di questa stessa domanda è di per sé sufficiente ad escludere la ricorrenza di un conflitto, non certo ad evidenziarne la sussistenza” (cfr. Corte d’Appello di Genova, Ordinanza del 6 settembre 2016).


In buona sostanza, secondo una valutazione da compiersi ex ante, l’interesse del rappresentante converge con quello della società (rappresentata), essendo entrambi “convenuti-resistenti” aventi in astratto il medesimo interesse ad ottenere il rigetto della domanda di impugnazione.


Questo per l’intuitiva ragione che, nel caso di impugnazione di delibere assembleari, poiché la società è il soggetto contro cui la domanda deve essere proposta ed è, quindi, il soggetto che nel processo deve istituzionalmente assumere le (necessarie) vesti di colui che si oppone all’accoglimento della altrui domanda di impugnativa, è rispetto a tale (astratta, si ripete) posizione di contrapposizione che deve essere valutata l’eventuale sfavorevole incidenza dell’interesse di cui sia eventualmente portatore il suo rappresentante.

Nel caso del giudizio di impugnazione della delibera di nomina dell'amministratore, il rappresentante ha quindi un interesse personale (ancorché di mero fatto) alla conservazione della delibera per così mantenere la propria carica.

Ciò configura una situazione di vera e propria convergenza di interessi – dell’organo amministrativo e della società - verso un unico e medesimo esito della lite: quello, appunto, del rigetto della altrui domanda.

Pare dunque chiaro come l’amministratore, nel caso di specie, non sia, in concreto, portatore di un interesse a contraddire contrario a quello della società e che non sia dunque necessaria la nomina di un curatore speciale per la rappresentanza della società.

Avv. Jacopo Alberghi