Diritto processuale civile

Legge Pinto: come determinare il valore della causa ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo di esecuzione (Cass. n. 24362/2018)

 

Cassazione, Sez. Seconda, 4/10/2018, n. 24362, Presidente: S. Petitti, Relatore: A. Cosentino

 

La Suprema Corte, Sezione Seconda, con sentenza n. 24362/2018, ha chiarito come nella individuazione della nozione di "valore della causa" ex art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89/2001 e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo al valore della causa ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo di esecuzione, ai sensi della legge n. 89/2001, deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dall'articolo 17 c.p.c. per l'individuazione del valore delle cause di opposizione all'esecuzione, ossia al valore del credito per il quale si procede e, precisamente, al valore del credito di cui al pignoramento (cfr. Cass. 19488/13: "In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 c.p.c., sulla base del "credito per cui si procede e, quindi, dell'importo del credito di cui al pignoramento e non dell'importo del credito di cui al precetto").

In conclusione, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: "in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell'articolo 17 c.p.c., con il valore del credito azionato con l'atto di pignoramento".

 

Di seguito il testo integrale della sentenza, clicca QUI

 

Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page

 

Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia