Diritto civile
Condominio: parcheggio all'interno del cortile condominiale, configurabile come uso o abuso della cosa comune? (Cass. n. 7618/2019)
In un condominio è configurabile come legittima l’occupazione di parte del cortile comune mediante il parcheggio del proprio veicolo? Puo' esistere un divieto in tal senso? Se si', a quali condizioni?
La risposta ai predetti quesiti e' da ricercarsi nell'ambito della disposizione normativa di cui all'art. 1102 c.c. che, come e' noto, disciplina l'uso della cosa comune.
Secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte, l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ex art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.
Deve pertanto ritenersi che la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione - mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura - di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, poichè impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà (cfr. Cass. Sez. 2, 24/02/2004, n. 3640).
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