Etichetta: Diritto assicurativo

Assicurazione sulla vita e riparto dell’indennizzo fra gli eredi: la soluzione delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 11421/2021)

Nel caso di assicurazione sulla vita con designazione degli “eredi” quali beneficiari di polizza come avviene il riparto dell’indennizzo fra gli stessi?

Rispondono al predetto quesito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale.

La Terza Sezione civile, rilevata la sussistenza di questione di diritto già decisa in senso difforme da precedenti pronunce della Corte, con ordinanza interlocutoria n. 33195/2019, rimetteva il ricorso al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, evidenziando come le difformi interpretazioni giurisprudenziali esistenti conducessero ad esiti notevolmente divergenti, anche sotto il profilo delle attribuzioni economiche che avvantaggiano i beneficiari, condensando così le questioni su cui chiedere la decisione alle Sezioni Unite: continua QUI (...)

Cosa accade nel caso di investimento del pedone fuori dalle apposite strisce pedonali? (Cass. n. 47204/2019)

Cooperazione colposa del pedone e causalità della colpa.

 

Con la pronuncia in commento (Cassazione penale sez. IV, 14/11/2019, dep. 21/11/2019, n.47204), la Suprema Corte affronta il tema della causalità della colpa nell'ambito della circolazione stradale, in occasione di un sinistro tra auto e pedone che non utilizzava l'apposito attraversamento pedonale; il pedone che non utilizza le apposite strisce pedonali concorre sempre al sinistro? Cosa accade se il comportamento alternativo lecito non spiega efficacia impeditiva dell'evento?

Sul punto, preme sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. E la Corte ha chiarito che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale (cfr. Cass. n. 47290/2014). 

Per configurare una cooperazione colposa del pedone, non basta dunque che lo stesso abbia omesso di attraversare sulle strisce pedonali ma è necessario accertare se la condotta omessa sia causalmente riconducibile con l'evento, si parla appunto di "causalità della colpa".

 

Le Sezioni Unite intervengono ancora sulla validità della clausola cd. “claims made”

Cassazione, Sez. Unite, 24/9/2018, n. 22437, Presidente: G. Mammone, Relatore: E. Vincenti

 

La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, con sentenza n. 22437/2018, ha confermato che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita dall'art. 1917, comma 1, c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore.

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Procedura di risarcimento ex art. 148 c.d. Codice delle Assicurazioni e termine per la presentazione di querela da parte della compagnia assicuratrice in caso di truffa (Cassazione penale n. 36942/2018)

Cassazione penale, Sez. Seconda, 27/4/2018, n. 36942, Presidente: M. Cervadoro, Relatore: S. Recchione

 

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 36942 del 27.4.2018, ha affermato che la contrazione a trenta giorni del termine ordinario per la presentazione della querela, da parte della compagnia assicuratrice, ai sensi dell’art. 148, D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni), si applica solo nel caso in cui sia stata attivata la procedura amministrativa prevista da detta norma, in mancanza della quale trova applicazione la disciplina ordinaria prevista dall’art. 124 c.p..

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