Diritto penale
Sulla determinazione del domicilio dell'imputato ai fini della notifica ex art. 161, comma 2, C.p.p.
La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il domicilio determinato, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc. pen., va individuato nel luogo ove è avvenuta la prima notificazione con consegna a mani proprie, anche se effettuata in luogo diverso dal domicilio indicato sull’atto da notificare ed a condizione che il destinatario abbia omesso di eleggere o dichiarare un diverso domicilio.
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