Diritto civile
Vizi della cosa compravenduta: come si atteggia e su chi grava l'onere della prova? (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31720 del 4.12.2025)
Risale alla scorsa settimana l’ultimo pronunciamento della Corte di legittimità in materia di compravendita e garanzia della cosa venduta.
Il caso di specie ha visto l’ottenimento, in primo grado, di un decreto ingiuntivo nei confronti dell’acquirente per il pagamento del saldo del prezzo complessivo.
Nel giudizio di opposizione, costui chiedeva la revoca del decreto e la condanna dell’alienante al risarcimento dei danni per presenza di vizi nel bene venduto.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, non reputando la documentazione fornita dall’acquirente idonea a provare l’esistenza dei vizi denunciati, statuizione poi ribaltata in grado di appello: i giudici di secondo grado avevano infatti rivalutato una delle comunicazioni pec allegate, ponendo in capo al venditore l’onere di provare l’inesistenza del vizio e giungendo, quindi, a revocare il decreto ingiuntivo emesso, con condanna del venditore alla restituzione della somma ricevuta in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
Giunti in Cassazione, l’alienante denunciava, inter alia, la violazione degli artt. 1460, 1490 e 2697 c.c. da parte della Corte territoriale, censurando la sentenza nella parte in cui affermava che, a fronte dell’eccezione di inadempimento, sarebbe spettato all’alienante provare – e non semplicemente allegare – che i vizi fossero dovuti a un intervento del compratore o di terzi.
Continua QUI (...)