Diritto della navigazione
Biglietto aereo acquistato on line e ritardo del volo internazionale, a quale giudice rivolgersi per il risarcimento dei danni? (Cass. Sezioni Unite n. 3561/2020)
Le Sezioni Unite civili, a risoluzione del contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto: "ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo, nel senso sopra indicato, subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, si applicano quindi i criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal. In particolare, nel caso di specie, la giurisdizione si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del "luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto". Tale luogo infatti coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale" (Cass. Sezioni Unite n. 3561 del 13.2.2020).
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