Cassazione Civile, Sez. Prima, 12/11/2018, n. 28987, Presidente: S. Schirò, Relatore: M. Acierno
La Suprema Corte, Sezione Prima, ha chiarito che nell’ipotesi di trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni, la disciplina del diritto di recesso applicabile ai soci è quella dettata dall’art. 2473, comma 1, c.c., che non prevede termini di decadenza; ne deriva che, ove l’atto costitutivo e lo statuto non ne determinino le modalità e i tempi, il recesso va esercitato secondo correttezza e buona fede, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto, in particolare con riferimento alla congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenendo conto della pluralità degli interessi coinvolti.
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Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page
Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia