Diritto civile

Bonifica di sito inquinato, come avviene il riparto delle spese tra responsabile dell’inquinamento e proprietario del fondo (Cass. Civ. Ord. N. 1573/2019)

 

Nota a Ord. Cass. Civ., Sez. Terza, dep. 22 gennaio 2019, n. 1573, Pres. G. Travaglino, Relatore. E. Scoditti

 

In tema di interventi di bonifica e ripristino ambientali dei siti contaminati, l’obbligazione del responsabile dell’inquinamento, avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal proprietario per la bonifica spontanea del sito inquinato, non soggiace alla regola della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c., perché trattasi di obbligazione “ex lege”, di contenuto non risarcitorio ma indennitario, derivante non da fatto illecito ma dal fatto obiettivo dell’inquinamento.

La Suprema Corte, Sezione Terza, con la pronuncia in commento, ha stabilito che: “il proprietario non responsabile dell’inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata per la bonifica la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall’identificazione del responsabile dell’inquinamento da parte della competente autorità amministrativa”.

 

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Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/terza_sezione.page

 

Avv. Jacopo Alberghi