Diritto civile
Prescrizione del risarcimento del danno da reato: quando gli atti del procedimento penale producono effetti interruttivi anche in sede civile (Cass. Civ. S.U. Sent. 24599 del 10/08/2026)
Le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 24599 del 10 agosto 2026, chiariscono un punto importante: in via generale, gli atti che interrompono la prescrizione del reato non interrompono automaticamente anche quella del credito risarcitorio. La regola cambia, però, quando la persona danneggiata eserciti l’azione risarcitoria costituendosi parte civile nel processo penale. In questa ipotesi, gli effetti interruttivi della prescrizione del reato si estendono anche al credito risarcitorio o restitutorio.
La vicenda da cui nasce la decisione. La controversia riguarda trasferimenti di denaro e altri atti patrimoniali compiuti, a partire dal 1997, in favore di due persone. La vicenda fu inizialmente ricondotta all’ipotesi di estorsione aggravata; con sentenza del 2014, la Cassazione penale riqualificò invece i fatti come circonvenzione di incapace, prevista dall’art. 643 c.p.
La persona danneggiata si costituì parte civile nel processo penale il 6 novembre 2007. Prima di quella data, il 3 febbraio 2006, il giudice per le indagini preliminari (GIP) aveva fissato l’udienza per discutere l’opposizione alla richiesta di archiviazione.
Nel successivo giudizio civile si discusse se quest’ultimo provvedimento avesse interrotto soltanto la prescrizione del reato oppure anche quella del diritto al risarcimento. Profilo ovviamente decisivo per stabilire quali pretese risarcitorie potessero considerarsi ancora azionabili.
La regola generale: le due prescrizioni restano distinte. La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ribadisce che, di regola, la prescrizione del credito risarcitorio e quella del reato sono istituti distinti. Gli artt. 2943, 2944 e 2945 c.c. disciplinano l’interruzione della prescrizione civile, senza includere tra le relative cause gli atti che interrompono la prescrizione del reato.
Continua QUI (...)