Categoria: Diritto civile

Bonifica di sito inquinato, come avviene il riparto delle spese tra responsabile dell’inquinamento e proprietario del fondo (Cass. Civ. Ord. N. 1573/2019)

 

Nota a Ord. Cass. Civ., Sez. Terza, dep. 22 gennaio 2019, n. 1573, Pres. G. Travaglino, Relatore. E. Scoditti

 

In tema di interventi di bonifica e ripristino ambientali dei siti contaminati, l’obbligazione del responsabile dell’inquinamento, avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal proprietario per la bonifica spontanea del sito inquinato, non soggiace alla regola della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c., perché trattasi di obbligazione “ex lege”, di contenuto non risarcitorio ma indennitario, derivante non da fatto illecito ma dal fatto obiettivo dell’inquinamento.

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Morte di un militare in missione a causa di inquinamento ambientale da uranio impoverito: sulla "compensatio lucri cum damno" tra danno non patrimoniale spettante “iure proprio” ai familiari della vittima del dovere e indennizzo erogato agli stessi

In tema di risarcimento del danno dovuto ai familiari superstiti di vittima del dovere, la Sezione Terza della Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha stabilito che dal danno non patrimoniale liquidato “iure proprio” ai familiari di un militare deceduto per una patologia tumorale contratta a causa di inquinamento ambientale da uranio impoverito durante una missione internazionale, deve essere detratto l’indennizzo già erogato agli stessi familiari in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di un emolumento “omnicomprensivo”, avente finalità compensativa, posto a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno.

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Locazione immobiliare ad uso abitativo e omessa registrazione del contratto: conseguenze ed eventuali nullità (Cass. n. 32934/2018)

Sulla dibattuta questione degli effetti di un tardivo adempimento dell'obbligo di registrazione del contratto di locazione si sono da ultimo espresse le Sezioni Unite della Suprema con la sentenza n. 23601 del 9 ottobre 2017 che, pur se riferita in particolare ad una fattispecie inerente ad una locazione non abitativa, ha tuttavia affermato che: “il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente “ab origine” l’indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, atteso che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” è coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all’obbligo di registrazione”.

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Sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente e nozione di "giustificato motivo" (Cass. n. 30939/2018)

Nuovo intervento della Suprema Corte, Sezione Seconda, in tema di omessa comunicazione dei dati del conducente e nozione di giustificato motivo.

In particolare gli Ermellini hanno confermato che, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, Codice della strada, ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all’epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi nella guida.

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Legittimazione passiva nel caso di controversie relative alla retribuzione della formazione dei medici specializzandi, intervento delle Sezioni Unite (Sent. n. 30649/2018)

La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, a risoluzione del contrasto giurisprudenziale in essere, ha confermato l’orientamento secondo il quale, in caso di azione giudiziale diretta a far valere l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo “ex lege” di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), la legittimazione passiva spetta esclusivamente alla Stato italiano, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la precisazione che in, caso di erronea evocazione in giudizio di un diverso organo dell’apparato statale, trova applicazione l’art. 4 della L. n. 260 del 1958, il quale deve essere correttamente interpretato nel senso che, qualora l’Avvocatura dello Stato non sollevi tempestiva eccezione con contestuale indicazione dell’organo legittimato, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale non potrà più essere eccepita dalla parte né rilevata d’ufficio dal giudice.

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Le Sezioni Unite sulla forma necessaria dell’appello in caso di domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale

Le Sezioni Unite, su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, nel regime dell’art. 19 del D.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall’art. 27 comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 142 del 2015, l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotta con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overrulling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 19 citato.

Responsabilità della P.A. per mancata assistenza della forza pubblica (Cass. n. 24198/2018)

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha confermato che l'omessa attuazione, da parte degli organi di polizia o delle altre amministrazioni a ciò preposte, dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria costituisce un fatto illecito in sede civile, e può costituire un delitto in sede penale.

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Le Sezioni Unite intervengono ancora sulla validità della clausola cd. “claims made”

Cassazione, Sez. Unite, 24/9/2018, n. 22437, Presidente: G. Mammone, Relatore: E. Vincenti

 

La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, con sentenza n. 22437/2018, ha confermato che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita dall'art. 1917, comma 1, c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore.

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Medici specializzandi e risarcimento danni per mancata attuazione della direttiva comunitaria, intervento delle Sezioni Unite

La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, con la recente sentenza n. 19107 del 18.7.2018, ha pronunciato su questione di massima di particolare importanza ed a seguito di sentenza della Corte U.E. del 24 gennaio 2018 ha affermato che il diritto al risarcimento del danno per mancata attuazione della direttiva comunitaria, in caso di corsi di specializzazione iniziati prima del 1° gennaio 1983, compete anche per l’anno accademico 1982-1983, limitatamente alla frazione temporale successiva al 1° gennaio 1983, e fino al termine della formazione.

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Le Sezioni Unite sui criteri per la determinazione dell’assegno divorzile, introdotto il parametro del “contributo alla vita familiare”

Un provvedimento di notevole portata pratica. La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, con la recentissima sentenza n. 18287 dell’11.7.2018, torna nuovamente sui criteri per valutare, in punto di an debeatur, il diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile.

Dopo “tenore di vita” e “indipendenza economica”, gli Ermellini approdano al criterio del “contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare”.

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