Diritto civile

Comune responsabile ex art. 2051 c.c. per la caduta di un pedone a causa di insidia stradale: applicate le cd. Tabelle del Tribunale di Milano anche per l’ipotesi di lesioni micropermanenti (Tribunale della Spezia – Sentenza n. 852/2018)

 

Interessante pronuncia del Tribunale della Spezia, ottenuta dal nostro studio in una causa patrocinata dall’Avv. Jacopo Alberghi, che ha visto integralmente accolte le ragioni del danneggiato, un pedone che era caduto a causa di un’insidia stradale, rappresentata da una mattonella basculante presente sul fondo del marciapiede.

Istruita la causa, sia in punto di an che di quantum debeatur, il Comune convenuto, che in fase stragiudiziale aveva sempre respinto ogni addebito, è stato condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall’attore, oltre spese legali e di C.T.U..

Molto interessante il passaggio del Giudice sulla piena applicabilità al caso di specie (lesioni micropermanenti) delle Tabelle del Tribunale di Milano; in particolare, come sostenuto e richiesto nelle nostre difese, il Tribunale della Spezia (Giudice Dott. Ettore Di Roberto) ha confermato che: “circa l’applicabilità o meno - per un caso come quello di specie di danno non derivante da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore - della tabella prevista nel codice delle assicurazioni, lo scrivente, pur nella consapevolezza di pronunce nella giurisprudenza di merito di segno diverso, ritiene di aderire all’orientamento ancora di recente confermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015), per cui: “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità” (nello stesso senso già Cass. 12408/2011: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”)”. 

 

Di seguito il testo integrale della sentenza, clicca QUI

 

Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia