Diritto civile
T.U.N. e possibile applicabilità generale: parola alla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 8630 del 7.04.2026)
Rappresenta sicuramente una pronuncia importante, in primis per gli operatori specialisti del ramo danni, quella emanata pochi giorni fa dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di applicabilità della Tabella Unica Nazionale, di cui al d.P.R. n. 12/2025 (per un approfondimento, vedasi la nostra pubblicazione del 12 marzo scorso).
Sin dalla sua introduzione, difatti, molti dubbi erano emersi in riferimento al suo ambito di operatività: nella prassi, non di rado si è visto avanzare – ed accogliere – richieste di applicazione della T.U.N. anche a sinistri avvenuti prima della data indicata dal d.P.R. n. 12/2025, sebbene – per espressa previsione normativa – paresse riferita esclusivamente a quelli posteriori a tale data.
Il Tribunale di Milano, non ritenendolo affatto pacifico, con ordinanza emessa in data 18 luglio 2025, sollevava ex art. 363-bis c.p.c. la seguente questione pregiudiziale, poi ritenuta ammissibile: «se […] 1) il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano […], che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”; 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alla peculiarità della fattispecie concreta».
Rimessa la questione alla Terza Sezione della Suprema Corte, questa ha proceduto riportando argomenti a favore e contrari ad un’applicazione retroattiva di tale tabella.
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