Etichetta: Risarcimento danni

Riconoscimento e liquidazione del danno esistenziale cd. riflesso alla moglie: compromissione della vita sessuale in esito alle lesioni patite dal marito quale vittima primaria di colpa medica (Sentenza n. 942/2023 del Tribunale della Spezia)

Sentenza n. 942/2023 del Tribunale della Spezia, pubblicata il 29.12.2023, Giudice Dott.ssa A. Gherardi

 Trattasi di delicato caso di responsabilità medica affrontato dal nostro studio, con causa civile patrocinata dall’Avv. Jacopo Alberghi, di recente definitosi con sentenza.

Con l’interessante pronuncia in commento, il Tribunale della Spezia, nella persona del G.I. Dott.ssa A. Gherardi, affronta un complesso ed insolito caso di responsabilità medica, avente ad oggetto la configurabilità e la liquidazione del danno cd. esistenziale riflesso patito dalla moglie, in esito alle lesioni (disfunzione erettile) subite dal marito per errore medico.

L'illustrazione del caso e delle questioni giuridiche sottese prosegue QUI (...)

Polizze assicurative: valida la clausola che prevede il risarcimento in forma specifica (Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2022, n. 23415)

Interessante pronunciamento della Suprema Corte inerente all’annosa questione circa la validità, o meno, della clausola contenuta in polizza assicurativa contro i danni che, a fronte di un risparmio sul premio assicurativo, determina in capo all’assicurato l’obbligo di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con la propria assicurazione per la riparazione del veicolo danneggiato.

La vicenda vede il rigetto in primo grado della domanda attorea di condanna dell’assicuratore alla differenza che l’attrice aveva dovuto versare all’autoriparatore cui aveva ceduto il credito per il ripristino del proprio veicolo danneggiato da una grandinata.

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Attraversamento improvviso fuori dalle strisce pedonali: pedone condannato al risarcimento del danno in favore del motociclista (Tribunale della Spezia – Sentenza n. 7/2022 dell’11.1.2022)

Interessante pronuncia del Tribunale della Spezia, ottenuta dal nostro studio in una causa patrocinata dall’Avv. Jacopo Alberghi, che ha visto integralmente accolte le ragioni del danneggiato nostro assistito, un motociclista che era caduto a causa della manovra improvvisa di un pedone, il quale azzardava un attraversamento lontano dalle apposite strisce.

Istruita la causa, sia in punto di an che di quantum debeatur, superata la presunzione di responsabilità a carico del motociclista nostro assistito, il pedone, accertato quale unico responsabile del sinistro, è stato condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall’attore, oltre spese legali e di C.T.U..

Molto interessante il ragionato passaggio del Giudice circa l’ambito di applicazione dell’art. 2054, comma 1, c.c., inerente la nota presunzione di responsabilità a carico del conducente il veicolo nel caso di investimento di un pedone.

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Privacy: illecito trattamento dei dati personali nel settore bancario e risarcimento danni in favore del titolare (Cassazione civile sez. I, 13/01/2021, n. 368)

La Suprema Corte con la pronuncia in commento, in tema di trattamento dei dati personali, ha avuto modo di confermare che il D.Lgs. n. 196 del 2003 ha ad oggetto della tutela anche i dati già pubblici o pubblicati.

Colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni, infatti, dall’accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio di dati già pubblici o pubblicati può ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un valore aggiunto informativo, non estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignità dell'interessato, ai sensi dell'art. 3 Cost., comma 1 e dell'art. 2 Cost., valore sommo a cui è ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali (cfr. Cass., 25 giugno 2004, n. 11864).

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Farmaci: responsabilità dell’impresa farmaceutica in caso “effetti collaterali indesiderati” e relativi oneri di prova (Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6587)

La produzione e distribuzione di farmaci è attività soggetta alla speciale disciplina di cui all'articolo 2050 del codice civile che, in tema di esercizio di attività pericolose, prevede che “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

La norma in questione si riferisce sia alle attività pericolose tipizzate nel codice civile o in leggi speciali, sia a quelle che siano comunque tali per la loro attitudine a produrre un rischio (cd. attività pericolose atipiche).

La nozione di attività pericolosa, infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla.

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Violazione del consenso informato del paziente: danno risarcibile in caso di omessa informazione su un intervento chirurgico (Cass. n. 25875/2020)

La Suprema Corte, con la recente pronuncia in commento (Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, n.25875), affronta nuovamente il tema del danno conseguente alla violazione del consenso informato nel caso in cui il paziente non venga correttamente informato circa i rischi relativi ad un intervento chirurgico.

Nell'ipotesi di omessa informazione del paziente è configurabile un danno risarcibile? Occorre dimostrare la cd. medical malpratice? Quali sono gli oneri probatori a carico del danneggiato? 

A tutte queste domande, con estrema chiarezza, risponde la Suprema Corte con la pronuncia in commento.

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Biglietto aereo acquistato on line e ritardo del volo internazionale, a quale giudice rivolgersi per il risarcimento dei danni? (Cass. Sezioni Unite n. 3561/2020)

Le Sezioni Unite civili, a risoluzione del contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto: "ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo, nel senso sopra indicato, subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, si applicano quindi i criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal. In particolare, nel caso di specie, la giurisdizione si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del "luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto". Tale luogo infatti coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale" (Cass. Sezioni Unite n. 3561 del 13.2.2020).

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Dare del "mafioso" su Facebook è reato? Rientra nel diritto di critica politica? (Cass. Penale 39047/2019)

La sentenza in commento riguarda il caso di un ex-sindaco di un comune siciliano, il quale, criticando il sindaco in carica, addebitava allo stesso un comportamento definito come "imposizione o agire mafioso" nella designazione dei candidati per le elezioni locali, esprimendo tale commento su Facebook.

La Suprema Corte ha ritenuto che l'espressione suddetta integri il delitto di diffamazione, escludendo nel caso di specie l'applicabilità dell'esimente del diritto di critica politica.

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Cosa accade nel caso di investimento del pedone fuori dalle apposite strisce pedonali? (Cass. n. 47204/2019)

Cooperazione colposa del pedone e causalità della colpa.

 

Con la pronuncia in commento (Cassazione penale sez. IV, 14/11/2019, dep. 21/11/2019, n.47204), la Suprema Corte affronta il tema della causalità della colpa nell'ambito della circolazione stradale, in occasione di un sinistro tra auto e pedone che non utilizzava l'apposito attraversamento pedonale; il pedone che non utilizza le apposite strisce pedonali concorre sempre al sinistro? Cosa accade se il comportamento alternativo lecito non spiega efficacia impeditiva dell'evento?

Sul punto, preme sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. E la Corte ha chiarito che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale (cfr. Cass. n. 47290/2014). 

Per configurare una cooperazione colposa del pedone, non basta dunque che lo stesso abbia omesso di attraversare sulle strisce pedonali ma è necessario accertare se la condotta omessa sia causalmente riconducibile con l'evento, si parla appunto di "causalità della colpa".

 

Cosa fare in caso di incidente in bicicletta: “guida pratica” per ciclisti

Sperando di non averne mai bisogno, è importante sapere cosa fare in caso di sinistro stradale mentre si è in bicicletta. A prescindere dalla dinamica e dalle statistiche, come interviene la compagnia assicurativa in seguito ad un incidente tra bicicletta e auto?

In prima battuta occorre precisare che non si applica il regime semplificato denominato “risarcimento diretto”, di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni; del pari non trova applicazione l’art. 143 Cod. Ass.ni per la denuncia di sinistro.

Se le parti sono d’accordo, è comunque consigliabile compilare subito il modulo C.A.I. per cristallizzare la dinamica del sinistro, come riconosciuta dal responsabile; in mancanza del predetto modulo, come probabile nel caso del ciclista, le parti potranno procedere anche su di un normalissimo foglio bianco, ivi riportando i propri dati, specificando la dinamica del sinistro e sottoscrivendo le dichiarazioni, allegando infine i nominativi di eventuali testimoni, i riferimenti assicurativi e gli estremi dei relativi documenti di identità.

Nel caso in cui, invece, nascano delle divergenze tra le parti circa l’attribuzione delle effettive responsabilità nella verificazione dell’incidente, occorre (...) CONTINUA di seguito

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