Category: Diritto civile

Danni da perdita di chance in caso di errata stima dell’immobile venduto all’asta: responsabilità del perito estimatore (Cass. civ., Ord. n. 22597 dell’1.07.2026)

Interessante e recentissimo pronunciamento della Suprema Corte in tema di responsabilità dell’esperto stimatore, contenuta nella perizia depositata nel corso di una procedura esecutiva,  derivante dall’erronea stima di un immobile oggetto di vendita forzata.

Il fatto. Dopo avere acquistato all'asta un immobile stimato dal signor Si.Pi. nella sua qualità di geometra, la signora Ca.Lo., sospettando di aver pagato un prezzo non corrispondente al suo valore, promuoveva accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. riscontrava, rispetto alla stima emergente dalla perizia, difformità in ordine a superficie, caratteristiche strutturali e condizioni del fabbricato, quantificando una sopravvalutazione pari ad Euro 41.000,00.

Sulla base di tali risultanze, la Ca.Lo. agiva ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Massa, convenendo il professionista e chiedendone la condanna al risarcimento del danno, sull'assunto che l'erroneità della perizia, soprattutto con riguardo alla potenzialità edificatoria, avesse inciso sul valore attribuito al bene e sul prezzo di aggiudicazione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte affronta quindi la responsabilità derivante da una errata valutazione di un immobile poi venduto all’incanto e la conseguente perdita di chance per l’aggiudicatario: l’immobile, infatti, presentava caratteristiche reali non corrispondenti a quelle indicate nella relazione del perito, sia per consistenza che per potenzialità edificatoria.

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Autovelox approvato ma non omologato: il Giudice di Pace della Spezia annulla la multa elevata lungo il Vialone di Marinella in Sarzana (SP)

Autovelox approvato ma non omologato: il Giudice di Pace della Spezia annulla la multa elevata lungo il cd. Vialone di Marinella in Sarzana

Si esamina di seguito il rilevante precedente decisorio ottenuto dallo Studio Legale Alberghi.

La vicenda in sintesi. Un automobilista veniva raggiunto, nel febbraio 2025, da un verbale elevato dalla Polizia Locale del Comune di Sarzana per presunto superamento dei limiti di velocità, rilevato lungo la S.P. 21 (Viale XXV Aprile, il cosiddetto "Vialone di Marinella") da un dispositivo T-EXSPEED V2.0. Il verbale indicava la "approvazione" ministeriale dell'apparecchio, ma non la sua omologazione.

L'assistito, difeso dall'Avv. Jacopo Alberghi del Foro della Spezia, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace della Spezia, eccependo in via principale il difetto di omologazione dello strumento e, in subordine, i vizi della segnaletica e l'assenza dell'elemento soggettivo. Con sentenza del 30 marzo 2026, pubblicata e comunicata in data 17.8.2026, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.

La questione di diritto: approvazione e omologazione non sono la stessa cosa. Il cuore della decisione sta in una distinzione tecnica che la sentenza in esame illustra con rigore. Come correttamente ricorda il provvedimento, "omologazione, approvazione e taratura periodica sono pertanto tre concetti né sovrapponibili né tra loro alternativi": l'approvazione attesta la conformità dell'impianto alle prescrizioni regolamentari; la taratura è la verifica periodica della funzionalità del singolo esemplare; l'omologazione è un procedimento di natura tecnica che certifica la rispondenza del prototipo ai parametri di precisione e affidabilità.

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Assicurazione e denuncia tardiva del sinistro: quando si perde davvero il diritto all’indennizzo? La Cassazione (20447/2026) "cambia" orientamento: non basta il semplice ritardo

Assicurazione e denuncia tardiva del sinistro: quando si perde davvero il diritto all’indennizzo?

La Cassazione (20447/2026) "cambia" orientamento: non basta il semplice ritardo

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Responsabilità del gestore autostradale per sinistri da fenomeni atmosferici eccezionali (Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 10754 del 23.04.2026)

La pronuncia in esame tratta il caso di un gravissimo sinistro RC auto, a dinamica maggiore, verificatosi lungo un tratto autostradale che si era improvvisamente ghiacciato.

Il 31 dicembre 2005, sull'autostrada A/25 (Pescara-Roma), un tratto fu colpito dal freezing rain (gelicidio): la pioggia gelava al contatto con l'asfalto formando una lastra di ghiaccio. Nell'arco di circa tre ore si verificarono diciannove sinistri; l'ultimo — una collisione a catena con tamponamenti multipli — ebbe esito mortale per cinque persone. I danneggiati e gli eredi delle vittime convennero in giudizio la concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. e altri soggetti.

Si discute quindi della responsabilità del gestore per la pretesa omessa custodia dell’autostrada.

A questo proposito, secondo la Cassazione, una volta acquisita la piena consapevolezza della gravità della situazione, il gestore avrebbe avuto a disposizione il tempo necessario per adottare le misure più idonee ad evitare conseguenze pregiudizievoli per gli utenti della strada.

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T.U.N. e possibile applicabilità generale: parola alla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 8630 del 7.04.2026)

Rappresenta sicuramente una pronuncia importante, in primis per gli operatori specialisti del ramo danni, quella emanata pochi giorni fa dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di applicabilità della Tabella Unica Nazionale, di cui al d.P.R. n. 12/2025 (per un approfondimento, vedasi la nostra pubblicazione del 12 marzo scorso).

Sin dalla sua introduzione, difatti, molti dubbi erano emersi in riferimento al suo ambito di operatività: nella prassi, non di rado si è visto avanzare – ed accogliere – richieste di applicazione della T.U.N. anche a sinistri avvenuti prima della data indicata dal d.P.R. n. 12/2025, sebbene – per espressa previsione normativa – paresse riferita esclusivamente a quelli posteriori a tale data.

Il Tribunale di Milano, non ritenendolo affatto pacifico, con ordinanza emessa in data 18 luglio 2025, sollevava ex art. 363-bis c.p.c. la seguente questione pregiudiziale, poi ritenuta ammissibile: «se […] 1) il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano […], che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”; 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alla peculiarità della fattispecie concreta».

Rimessa la questione alla Terza Sezione della Suprema Corte, questa ha proceduto riportando argomenti a favore e contrari ad un’applicazione retroattiva di tale tabella.

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Interruzione del trattamento terapeutico sperimentale, quali responsabilità per i sanitari? Cassazione civile sez. III, 30/03/2026, (ud. 12/03/2026- dep. 30/03/2026) - n. 7615

La controversia origina dalla partecipazione di un paziente, affetto da carcinoma prostatico metastatico, a uno studio sperimentale di fase III relativo all'impiego del farmaco Ipilimumab presso l'Azienda Ospedaliera di interesse tra il 2011 e il 2014.

Il trattamento aveva sortito effetti di eccezionale efficacia sul paziente, determinando la regressione di buona parte delle metastasi e la stabilizzazione del quadro clinico complessivo.

Tuttavia, a séguito della chiusura del protocollo sperimentale nel novembre 2014, i sanitari avevano interrotto la somministrazione del farmaco e, pur a fronte della successiva ripresa della malattia, avevano omesso di attivare le procedure di erogazione off-label prescritte dal D.M. 8 maggio 2003 e, in luogo della prosecuzione dell'immunoterapia, avevano adottato un protocollo standard (chemioterapico e ormonoterapico) rivelatosi del tutto inidoneo a contrastare la recidiva, conducendo il paziente al decesso in data 18 giugno 2016.

Le eredi convenivano in giudizio l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, nonché i medici responsabili del progetto sperimentale, perché, riconosciutane la responsabilità, fossero condannati al risarcimento del danno biologico e morale patito dal de cuius a seguito dell'interruzione del trattamento terapeutico sperimentale ovvero, in subordine, il danno da perdita della concreta opportunità di sopravvivenza.

La domanda trovava accoglimento sia in primo grado che in appello e finiva innanzi la Suprema Corte (...) 

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T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) per la liquidazione delle macrolesioni: profili pratici applicativi e differenze fra danno biologico, morale e personalizzazione

Come sappiamo, per le lesioni macropermanenti, ossia quelle con menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti, trova applicazione l'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, che ha introdotto le tabelle uniche nazionali.

Il comma 2, lettera e), di tale disposizione prevede espressamente che "al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione".

Le Tabelle per cui si discute, a torto o ragione (rispetto al chiarissimo dato letterale della norma transitoria), sono spesso applicate retroattivamente.

Le tabelle milanesi, nella loro ultima formulazione, prevedono un incremento percentuale fisso progressivo, in correlazione al grado di invalidità.

Si tratta, come tale, di un sistema astrattamente coerente con la previsione dell’articolo 138, comma 2 lettera f), trattandosi precisamente di modalità incrementale “in via percentuale e progressiva per punto”.

Diversa è stata l’opzione preferita dallo schema normativo per le T.U.N. che ha previsto, per ogni livello di invalidità, un incremento minimo, un incremento medio ed uno massimo.

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Danno catastrofale in ambito di responsabilità medica: natura, risarcibilità e onere della prova (Cass. n. 468/2026)

Con la recentissima pronuncia in commento, n. 468 dell'8.1.2026, la Suprema Corte torna ad occuparsi di danno biologico terminale in sede di responsabilità medica.

Accertata la responsabilità della struttura sanitaria per la morte del paziente, riconosciuto agli eredi il danno (non patrimoniale) per la perdita del rapporto parentale, la Corte d'Appello negava agli stessi il cd. danno catastrofale patito dalla vittima e poi trasmesso iure hereditatis agli eredi.

La Suprema Corte ha poi ribaltato la predetta pronuncia sulla base del seguente interessante ragionamento che riconferma la risarcibilità del cd. danno catastrofale.

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Vizi della cosa compravenduta: come si atteggia e su chi grava l'onere della prova? (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31720 del 4.12.2025)

Risale alla scorsa settimana l’ultimo pronunciamento della Corte di legittimità in materia di compravendita e garanzia della cosa venduta.

Il caso di specie ha visto l’ottenimento, in primo grado, di un decreto ingiuntivo nei confronti dell’acquirente per il pagamento del saldo del prezzo complessivo.

Nel giudizio di opposizione, costui chiedeva la revoca del decreto e la condanna dell’alienante al risarcimento dei danni per presenza di vizi nel bene venduto.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, non reputando la documentazione fornita dall’acquirente idonea a provare l’esistenza dei vizi denunciati, statuizione poi ribaltata in grado di appello: i giudici di secondo grado avevano infatti rivalutato una delle comunicazioni pec allegate, ponendo in capo al venditore l’onere di provare l’inesistenza del vizio e giungendo, quindi, a revocare il decreto ingiuntivo emesso, con condanna del venditore alla restituzione della somma ricevuta in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.

Giunti in Cassazione, l’alienante denunciava, inter alia, la violazione degli artt. 1460, 1490 e 2697 c.c. da parte della Corte territoriale, censurando la sentenza nella parte in cui affermava che, a fronte dell’eccezione di inadempimento, sarebbe spettato all’alienante provare – e non semplicemente allegare – che i vizi fossero dovuti a un intervento del compratore o di terzi.

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Come si calcolano interessi e rivalutazione monetaria in caso di acconti risalenti nei crediti risarcitori? Il criterio della omogeneità delle poste secondo la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 4257 del 18.02.2025)

Con un’ordinanza dello scorso febbraio, la Suprema Corte di Cassazione ha fatto chiarezza in punto di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria in ambito di crediti risarcitori, sulla scorta del criterio di imputazione degli acconti operati.

In grado di appello, la compagnia assicurativa citata in giudizio era stata condannata a corrispondere agli appellanti, sulla differenza per come individuata per ognuno di essi, gli interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro e rivalutate di anno in anno sino al deposito della sentenza, nonché, sulle somme ottenute, gli ulteriori interessi legali sino al saldo.

Più nello specifico, la corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado in relazione al concorso di causa da parte di D.R., uno dei ricorrenti, per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre si trovava quale trasportato nella vettura di una delle altre parti in causa.

In particolare, il conducente I.K. aveva perso il controllo del veicolo, che ribaltandosi aveva urtato un cordolo di cemento, provocando l’immediato decesso di D.R..

A titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice di secondo grado liquidava il capitale “all’attualità della decisione” (pari ad Euro 240.000,00 per due dei familiari del deceduto e 150.000,00 per il terzo familiare ricorrente), a detrarre la somma di Euro 322.00,00 quale acconto sul maggior danno già liquidato dalla compagnia e l’ulteriore importo di Euro 47.679,55, «sicché sulla differenza di Euro 263.049,00, nella proporzione disposta in sentenza per ciascuna parte (il danno patrimoniale in solido), vanno corrisposti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, e sulla somma ottenuta gli ulteriori interessi legali sino al saldo».

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