Diritto civile
Farmaci: responsabilità dell’impresa farmaceutica in caso “effetti collaterali indesiderati” e relativi oneri di prova (Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6587)
La produzione e distribuzione di farmaci è attività soggetta alla speciale disciplina di cui all'articolo 2050 del codice civile che, in tema di esercizio di attività pericolose, prevede che “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
La norma in questione si riferisce sia alle attività pericolose tipizzate nel codice civile o in leggi speciali, sia a quelle che siano comunque tali per la loro attitudine a produrre un rischio (cd. attività pericolose atipiche).
La nozione di attività pericolosa, infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla.
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