Cassazione Civile, Sez. Seconda, 21/3/2019, n. 8031, Presidente F. Manna, Relatore R. Sabato
In tema di successione testamentaria, la Suprema Corte, Sezione Seconda, con la sentenza in commento, ha affermato che “la cancellazione del testamento disciplinata dall’art. 684 c.c. si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione, che deve essere giuridicamente qualificato, alla luce del citato art. 684 c.c., quale revoca tacita del detto testamento. Ne consegue che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l’articolo 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, ma l’art. 681 c.c. che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono”.
Di seguito il testo integrale della sentenza, clicca QUI
Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page
Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia