Diritto del Lavoro
Infortunio sul lavoro con esito mortale: danno differenziale e criteri di calcolo in caso di intervento INAIL (Cassazione civile sez. lav., n.3694 del 7.2.2023)
La controversia in esame riguarda le conseguenze risarcitorie (cd. quantum) dell'infortunio mortale sul lavoro occorso ad un lavoratore dipendente, purtroppo deceduto due giorni dopo l'infortunio e in conseguenza di esso, all'età di 48 anni, in relazione al quale venivano accertate responsabilità penali ed erogate, in favore dei superstiti, le prestazioni di legge da parte di INAIL e INPS, nonché somme a titolo di acconto.
Opportuno, preliminarmente, premettere alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento del danno differenziale a favore del lavoratore infortunato, nonché ricordare i criteri da adottarsi per il raffronto tra risarcimento del danno (civilistico) ed indennizzo erogato dall'INAIL.
La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL del D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato (cfr. Cass. n. 9112/2019).
La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost..
L'assicurazione INAIL non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (...)
Continua QUI