In materia di notificazione alle persone giuridiche, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 145 c.p.c., in base al quale “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (…)” (comma 1).
Come è noto, il novellato art. 145 c.p.c., comma 1, prevede dunque forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, potendo il richiedente liberamente optare per la notifica dell'atto:
- presso la sede (legale ed effettiva) della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni – di cui si dirà in seguito);
- alla persona fisica del legale rappresentante, qualora l'atto da notificare ne indichi la qualità e ne specifichi residenza, domicilio e dimora abituale.
In siffatta ipotesi, la notifica avviene a norma degli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario) c.p.c..
Alla seconda parte del comma 1 dell’art. 145 c.p.c. deve essere correlata la disposizione di cui al comma 3: se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, il richiedente può procedere nelle forme di cui agli artt. 140 o 143 c.p.c..
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di notificazione alle persone giuridiche (siano esse società di capitali o di persone), se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, comma 1, c.p.c. – ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa – e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del comma 3 del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente)” (cfr. Cass. n. 19986/2010).
Dunque, ex art. 145, commi 1 e 3, solo a seguito del vano tentativo di notifica eseguito secondo le disposizioni di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., è possibile la notifica nelle forme di cui agli artt. 140 o 143 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l'ente (se indicata nell’atto).
Con riguardo alla notificazione presso la sede della società destinataria, si ricorda che, ex art. 145 c.p.c., qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all’interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione.
Si verifica dunque una presunzione di “legittimazione” del consegnatario, con la conseguenza che la persona giuridica destinataria, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (cfr. Cass. n. 27420/2017; Cass. n. 13954/2017).
Avv. Jacopo Alberghi