Le Sezioni Unite, con sentenza n. 27436/2017, hanno affermato che, in caso d'impugnazione del licenziamento da parte del socio lavoratore di cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa impugnazione, da parte del socio, della contestuale delibera di esclusione (dalla società) fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, restando esclusa la sola tutela reintegratoria.
La questione scaturisce dal fatto che in capo al socio lavoratore coesistono più rapporti contrattuali e che, quindi, il lavoro cooperativo è luogo di convergenza di più cause contrattuali.
E’ sul piano degli effetti scaturenti dalla relazione tra i due rapporti, soprattutto nella loro fase estintiva, che si sono venute a determinare le incertezze, radicate nella giurisprudenza di merito, ma affioranti anche in quella di legittimità, delle quali il caso in esame è manifestazione.
Derivano, queste oscillazioni di giurisprudenza, dal differente peso che si assegna alla specialità che il rapporto cooperativo esprime rispetto allo schema della subordinazione o agli altri modelli di facere lavorativo che possono affiancare il rapporto sociale.
A seconda del peso, maggiore o minore, che si riconosce a ciascuno dei due rapporti, di lavoro e associativo, si giunge a conclusioni diverse in relazione alla “giustiziabilità” del licenziamento del socio lavoratore che si accompagni alla delibera della cooperativa che lo escluda, qualora questa non sia impugnata.
Come correttamente evidenziato dalla Suprema Corte, alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni: la delibera di esclusione lo status socii, il licenziamento il rapporto di lavoro.
Il punto concerne dunque l'interazione degli effetti rispettivamente scaturenti da ciascun atto, al fine della ricostruzione dell’apparato rimediale che si delinea al cospetto della soppressione del bene della vita costituito dal rapporto di lavoro.
Affermano le Sezioni Unite che, in seno a questo apparato rimediale, l'effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall'esclusione dalla cooperativa a norma della L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, impedisce senz'altro, in mancanza d'impugnazione della delibera che l'abbia prodotto, di conseguire il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore.
E' la (sola) tutela restitutoria ad essere preclusa dall'omessa impugnazione della delibera di esclusione; tutela restitutoria, che consegue all'invalidazione della delibera, dalla quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell'ulteriore rapporto di lavoro e che, quindi, ripete genesi e fisionomia dalla dinamica del rapporto sociale.
La tutela restitutoria “societaria” risulta quindi del tutto estranea ed autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica.
E evidente che l'omessa impugnazione della delibera ne garantisce per conseguenza l'efficacia, anche per il profilo estintivo del rapporto di lavoro.
Occorre però specificare come l'effetto estintivo, tuttavia, di per sé, non esclude l'illegittimità del licenziamento, come del resto non esclude l'illegittimità della stessa delibera di esclusione che sia fondata sui medesimi fatti; né elide l'interesse a far valere l'illegittimità del recesso.
Qualora s'impugni il solo licenziamento, difatti, non si prescinde dall'effetto estintivo del rapporto di lavoro prodotto dalla delibera di esclusione.
Anzi: proprio perché la delibera di esclusione, essendo efficace, produce anche l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, destinato a restar fermo per mancanza d'impugnazione della fonte che l'ha determinato, viene a determinarsi un danno, ed al danno si può porre rimedio con la tutela risarcitoria.
Questa ricostruzione, affermano le Sezioni Unite, si specchia nella previsione già richiamata della L. n. 142 del 2001, art. 2, a proposito dell'esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.
Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento e che si allega, hanno dunque stabilito che “in tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso d'impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria”.
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