Nota a Ord. Cass. Civ., Sez. Prima, dep. 30 gennaio 2019, n. 2658, Pres. S. Schirò, Relatore M. Di Marzio
La Prima Sezione civile ha enunciato, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: “in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate”.
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Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/terza_sezione.page
Avv. Jacopo Alberghi del Foro della Spezia