In materia di servitù prediali e usucapione, si segnala questo interessante pronunciamento della Corte di Appello di Genova, la quale, con sentenza n. 1360/2019, ribaltando la sentenza di primo grado, ha accolto le istanze da noi rappresentate in sede di appello, affrontando alcune rilevanti questioni in diritto.
La Corte di Appello di Genova, chiamata a pronunciarsi sulla domanda di usucapione di una servitù di passaggio, ha avuto modo di esaminare, ancora una volta, i requisiti necessari per la configurabilità di una servitù di passaggio e, in particolare, approfondire il tema della cd. "apparenza".
Come è noto, “il requisito dell'APPARENZA della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che NON è al riguardo pertanto sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (cfr. ex multis Cass. Civ. 13238/2010).
Questo “quid pluris”, che dimostri che le opere permanenti (sedime stradale) siano poste in essere “al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello dominante”, secondo la Corte di Appello, come contestato dagli appellanti nostri assistiti, non era configurabile nel caso in esame.
Identificato infatti il peso a carico di un fondo (nel caso di specie un passaggio indifferenziato), per la costituzione della servitù prediale corrispondente non basta, infatti, un eventuale altro immobile alieno che possa trarre un vantaggio da tale aggravio.
La più recente giurisprudenza conferma l’impostazione predetta: “la servitù di uso pubblico per sua stessa natura non ha carattere tecnicamente prediale, essendo a vantaggio di una collettività di persone, tutelata, a sua svolta, da un ente esponenziale, il quale però, non essendo proprietario dell'area asservita, non ha il potere di imporre su di essa delle servitù a vantaggio di fondi di proprietà privata (…)” (cfr. Cass. n. 4416/2017).
In buona sostanza, il passaggio indifferenziato di persone sul bene oggetto di domanda, logicamente esclude la sussistenza presupposti di legge (utilitas, realità, apparenza) necessari a configurare una servitù di passaggio.
Di seguito il TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA