Cassazione Civile, Sez. Unite, 8/11/2018, n. 28575, Presidente A. Cappabianca, Relatore R. Frasca
Le Sezioni Unite, su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, nel regime dell’art. 19 del D.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall’art. 27 comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 142 del 2015, l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotta con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overrulling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 19 citato.
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Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia