Diritto civile

Processo civile telematico: le Sezioni Unite sanciscono l’equivalenza tra le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES

Cassazione civile, Sez. Un., 27/04/2018, n. 10266, Presidente: G. Mammone, Relatore: E. Cirillo

 

La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, con la sentenza in commento ha stabilito che “secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.

Trattasi di questione tecnica, interessante soprattutto gli “addetti ai lavori”, avente notevole rilevanza pratica.

Ricorda correttamente la Corte che, secondo il diritto dell'U.E., le firme digitali di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature, che qui interessano, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna.

In altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell'UE, sono stati adottati degli standards Europei mediante il cd. regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services, ovverosia il Reg. UE, n. 910/2014, cit.) e la consequenziale decisione esecutiva (Comm. UE, 2015/1506, cit.), che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standards tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES (Cons. Stato, Sez. 3, 27/11/2017, n. 5504).

Passando alla realtà nazionale, secondo i documenti ufficiali dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Presidenza del Consiglio dei Ministri), la firma digitale è il risultato di una procedura informatica - detta validazione - che garantisce l'autenticità e l'integrità di documenti informatici. Essa conferisce al documento informatico le peculiari caratteristiche di: a) autenticità (perché garantisce l'identità digitale del sottoscrittore del documento); b) integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione); c) non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento). La stessa Agenzia precisa che la firma digitale in formato CAdES, dà luogo un file con estensione finale ".p7m" e può essere apposta a qualsiasi tipo di file, ma per visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione è necessario utilizzare un'applicazione specifica.

La firma digitale in formato PAdES, invece, più nota come "firma PDF", è un file con normale estensione "pdf", leggibile con i comuni readers disponibili per questo formato; inoltre prevede diverse modalità per l'apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni, il che rende sì il documento più facilmente fruibile, ma consente di firmare solo documenti di tipo PDF. Dunque, anche l'Agenzia certifica la piena equivalenza, riconosciuta a livello Europeo, delle firme digitali nei formati CAdES e PAdES.

Riguardo al processo civile, l'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 (contenente le Specifiche tecniche previste dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34), come è noto, stabilisce, al primo comma, che "l'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: a) è in formato PDF; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti; e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonchè tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata". La medesima disposizione normativa, al secondo comma, precisa: "la struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" o "parallele", e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple".

Dunque, (anche) secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES. Il certificato di firma è inserito nella busta crittografica, che è pacificamente presente in entrambi gli standards abilitati.

Avv. Jacopo Alberghi

Di seguito, in allegato, il testo integrale della sentenza: Cassazione civile, Sez. Un., 27/04/2018, n. 10266