Nota a Sent. Cass. Civ., Sez. Unite, dep. 12 febbraio 2019, n. 4135, Pres. G. Mammone, Relatore A.P. Lamorgese
Il cd. "prospective overruling" su una regola del processo, come è noto, è un istituto di origine anglosassone che presuppone un mutamento di indirizzo giurisprudenziale successivo al compimento (o all'omissione) di un atto che esponga la parte a preclusione o decadenza (cfr. Cass. n. 6159/2018).
In particolare, affinché si possa parlare di "prospective overruling" devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; c) che il suddetto "overruling" comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte (cfr. Cass. n. 12704/2012; Cass. n. 6801/2012).
La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, è nuovamente intervenuta sul tema chiarendo i termini di applicabilità dell’istituto in commento; in particolare, spiegano gli Ermellini, il “prospective overruling” è utilmente invocabile dalla parte che abbia tenuto una condotta processuale ossequiosa delle forme e dei termini previsti dalla legge processuale, come interpretata dall’indirizzo interpretativo del giudice di legittimità dominante al momento del compimento dell’atto, al fine di evitare le conseguenze processuali negative (decadenze, inammissibilità, improponibilità) cui sarebbe esposta se dovesse soggiacere al sopravvenuto e imprevedibile indirizzo interpretativo di legittimità, mentre non è invocabile nell’ipotesi in cui il nuovo orientamento di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per un’erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimitativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità.
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Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/terza_sezione.page
Avv. Jacopo Alberghi del Foro della Spezia