Diritto penale

Sulla validità della delega orale per la sostituzione in udienza (Cass. n. 48862/2018)

 

Cassazione Penale, Sez. Prima, 26/10/2018, n. 48862, Presidente: M. Di Tomassi; Relatore: F. Centofanti

 

La Suprema Corte, Sezione Prima, discostandosi dal recente pronunciamento contrario della Sezione Quinta (cfr. Cass. n. 26606/2018), con la sentenza in commento ha affermato la piena ritualità della designazione del sostituto processuale in forma verbale.

E’ noto che, ai sensi dell'art. 102 c.p.p., il difensore di fiducia e quello di ufficio possono nominare un sostituto con dichiarazione che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 96 c.p.p., comma 2, e art. 34 disp. att. c.p.p., deve essere fatta verbalmente all'autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

Già la previsione codicistica è, dunque, nel senso di escludere forme rigorose nella modalità di designazione del sostituto, potendo manifestarsi la sottesa volontà, pur sempre da ricondurre al sostituito, anche oralmente, nel quale caso occorrendo soltanto procedere alla sua documentazione mediante processo verbale.

Nell'interpretazione del menzionato art. 96 c.p.p., comma 2, che disciplina le modalità di nomina del difensore fiduciario, applicabile anche per la designazione del sostituto, la giurisprudenza di legittimità si è, del resto, sempre ispirata ad un principio di favore per l'esplicazione del diritto di difesa, ricorda la Corte, escludendo il bisogno di autenticazione, ovvero riconoscendo valida la nomina stessa, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dalla menzionata disposizione, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione potesse tacitamente desumersi, o, infine, privilegiando il fatto che la nomina fosse stata eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul procedimento per il quale la nomina venisse disposta.

La Suprema Corte ricorda inoltre come l’art. 14, L. n. 247 del 2012, intitolato "Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni", prevede, tra l'altro, che l'avvocato possa nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza (comma 4), ma possa altresì, in via contingente, farsi sostituire da un altro avvocato, o praticante abilitato, con incarico verbale nel primo caso, e scritto nel secondo (comma 2).

Univoca appare l'interpretazione della norma sul piano letterale. La previsione dell'oralità del conferimento della delega per la sostituzione, allorché questa opera in favore di un avvocato, è infatti nuova ed esplicita. Essa si contrappone nettamente alla diversa ipotesi, altrettanto chiaramente enunciata, che il legislatore ha formulato con riferimento alla delega solo scritta, che può essere rilasciata al praticante abilitato.

L'espressa menzione della delega orale, contenuta ora nella Legge Professionale, si collega al dato logico-giuridico, per cui la designazione di un difensore sostituto risponde normalmente all'esigenza di sopperire all'impossibilità di presenziare all'udienza (o all'atto da compiere) da parte del difensore titolare. Tale deve considerarsi la funzione della norma sul piano sistematico.

Se si guarda, quale criterio ermeneutico ulteriore, allo scopo perseguito dalla riforma, spiega la Suprema Corte, non è arduo ravvisarlo in un'esigenza di semplificazione - nel quadro del più generale indirizzo, volto ad esaltare l'affidamento dell'ordinamento nell'avvocato quale custode dei valori della professione e ad assicurarne l'esercizio responsabile - e in un'esigenza di armonizzazione in ambito Europeo.

 

Come risulta da un'indagine, anche rapida, di tipo comparatistico, negli ordinamenti dei Paesi di tradizione giuridica affine a quella italiana, come la Francia, la sostituzione all'udienza dell'avvocato officiato dal cliente non richiede forma scritta, salvo casi particolari, e presuppone il solo onere di informare preventivamente il cliente; ma anche in un ordinamento di tipo anglosassone, come quello inglese, la delega per l'udienza può essere orale e non è richiesta la presenza del delegante.

Tali considerazioni inducono a ritenere tacitamente abrogato, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell'art. 15 preleggi, il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 9, sopra citato; abrogazione alla luce della quale l'art. 96 c.p.p., comma 2, e art. 34 disp. att. c.p.p., debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l'udienza, o per l'atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace.

 

Di seguito il testo integrale della sentenza, clicca QUI

 

Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page

 

Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia