Categoria: Diritto penale

Omicidio colposo e responsabilità del medico specialista chiamato ad eseguire un esame invasivo (Cassazione penale sez. IV, 07/07/2022, n. 30051)

La pronuncia in esame riguarda il caso di una paziente affetta da un quadro di comorbilità pluripatologica che purtroppo decedeva in esito a complicanze legate a colonscopia con finalità diagnostica eseguita da un medico specialista.

Il medico in questione, in primo grado, era ritenuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 589 c.p. perché avrebbe eseguito nei confronti della paziente l'esame di colonscopia con finalità diagnostica, a seguito della manifestazione di "dolore continuo emiaddome destro", per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica consistita nell'eseguire una colonscopia diagnostica non indicata secondo le linee guida, né proporzionata alla specificità del caso, tenuto conto della sintomatologia aspecifica lamentata (una persistente emiaddominalgia destra), dell'età avanzata della paziente (90 anni), delle comorbilità e dell'assenza di significative alterazioni cliniche (quali calo ponderale, anemia ferropriva, modificazioni dell'alvo, sanguinamenti gastroenterici, ecc.), omettendo di effettuare un preliminare approfondimento diagnostico mediante metodiche meno invasive, più proporzionate e prive di rischi.

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Paziente deceduto dopo il trasferimento da un ospedale all’altro: omicidio colposo e accertamento del nesso causale nei reati omissivi impropri (Cassazione penale sez. IV, 16/06/2021, n. 24493)

La pronuncia in esame riguarda il caso di uno sfortunato paziente trasferito da un ospedale all’altro e purtroppo deceduto nel nosocomio di destinazione.

Due medici finivano dunque sotto processo penale per omicidio colposo (art. 589 c.p.), con l'accusa di aver cagionato la morte di detto paziente, intervenuta in seguito a “tromboembolia polmonare massiva da trombosi della vena femorale con blocco del flusso polmonare, impedimento della pompa cardiaca e collasso cardiaco destro”.

Al fine di delineare le eventuali responsabilità dei sanitari, punto centrale della controversia è l'accertamento del nesso causale nei reati omissivi impropri.

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Dare del "mafioso" su Facebook è reato? Rientra nel diritto di critica politica? (Cass. Penale 39047/2019)

La sentenza in commento riguarda il caso di un ex-sindaco di un comune siciliano, il quale, criticando il sindaco in carica, addebitava allo stesso un comportamento definito come "imposizione o agire mafioso" nella designazione dei candidati per le elezioni locali, esprimendo tale commento su Facebook.

La Suprema Corte ha ritenuto che l'espressione suddetta integri il delitto di diffamazione, escludendo nel caso di specie l'applicabilità dell'esimente del diritto di critica politica.

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Cosa accade nel caso di investimento del pedone fuori dalle apposite strisce pedonali? (Cass. n. 47204/2019)

Cooperazione colposa del pedone e causalità della colpa.

 

Con la pronuncia in commento (Cassazione penale sez. IV, 14/11/2019, dep. 21/11/2019, n.47204), la Suprema Corte affronta il tema della causalità della colpa nell'ambito della circolazione stradale, in occasione di un sinistro tra auto e pedone che non utilizzava l'apposito attraversamento pedonale; il pedone che non utilizza le apposite strisce pedonali concorre sempre al sinistro? Cosa accade se il comportamento alternativo lecito non spiega efficacia impeditiva dell'evento?

Sul punto, preme sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. E la Corte ha chiarito che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale (cfr. Cass. n. 47290/2014). 

Per configurare una cooperazione colposa del pedone, non basta dunque che lo stesso abbia omesso di attraversare sulle strisce pedonali ma è necessario accertare se la condotta omessa sia causalmente riconducibile con l'evento, si parla appunto di "causalità della colpa".

 

Sulla determinazione del domicilio dell'imputato ai fini della notifica ex art. 161, comma 2, C.p.p.

 

La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il domicilio determinato, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc. pen., va individuato nel luogo ove è avvenuta la prima notificazione con consegna a mani proprie, anche se effettuata in luogo diverso dal domicilio indicato sull’atto da notificare ed a condizione che il destinatario abbia omesso di eleggere o dichiarare un diverso domicilio.

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Sulla validità della delega orale per la sostituzione in udienza (Cass. n. 48862/2018)

La Suprema Corte, Sezione Prima, discostandosi dal recente pronunciamento contrario della Sezione Quinta (cfr. Cass. n. 26606/2018), con la sentenza in commento ha affermato la piena ritualità della designazione del sostituto processuale in forma verbale.

E’ noto che, ai sensi dell'art. 102 c.p.p., il difensore di fiducia e quello di ufficio possono nominare un sostituto con dichiarazione che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 96 c.p.p., comma 2, e art. 34 disp. att. c.p.p., deve essere fatta verbalmente all'autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

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Resistenza a pubblico ufficiale, secondo le Sezioni Unite configurabile il concorso formale di reati nel caso di condotta di violenza o minaccia nei confronti di più pubblici ufficiali

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato che “in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra il concorso formale di reati, ai sensi dell’art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del proprio ufficio o servizio”.

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Procedura di risarcimento ex art. 148 c.d. Codice delle Assicurazioni e termine per la presentazione di querela da parte della compagnia assicuratrice in caso di truffa (Cassazione penale n. 36942/2018)

Cassazione penale, Sez. Seconda, 27/4/2018, n. 36942, Presidente: M. Cervadoro, Relatore: S. Recchione

 

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 36942 del 27.4.2018, ha affermato che la contrazione a trenta giorni del termine ordinario per la presentazione della querela, da parte della compagnia assicuratrice, ai sensi dell’art. 148, D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni), si applica solo nel caso in cui sia stata attivata la procedura amministrativa prevista da detta norma, in mancanza della quale trova applicazione la disciplina ordinaria prevista dall’art. 124 c.p..

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Responsabilità per colpa medica e Linee Guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5, Legge n. 24/2017 (Cassazione penale n. 37794/2018)

Interessante pronuncia della Suprema Corte, Sezione Quarta, in materia di responsabilità per colpa medica e Linee Guida. 

Le Sezioni Unite sulla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nel caso di deposito della sentenza avvenuto prima della scadenza del termine legale o indicato dal giudice

Con la sentenza in commento, i Giudici delle Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale esistente in merito alla rilevanza (o meno), sulla sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, del deposito anticipato della sentenza rispetto al termine indicato dal giudice in dispositivo.

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