Diritto di famiglia
Convivenza di fatto e perdita automatica del diritto all'assegno di divorzio: parola alle Sezioni Unite (Cass., Sez. I, Ord. Interlocutoria, 17 dicembre 2020, n. 28995)
L’art. 5, comma 10, Legge n. 898/1970, come è noto, prevede che l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile cessi qualora il coniuge beneficiario passi a nuove nozze.
Nel caso in esame la ex moglie, con ricorso innanzi la Suprema Corte, lamentava la violazione e falsa applicazione della predetta norma nella parte in cui la Corte d’Appello aveva esteso detta previsione ritenendo che "la semplice convivenza more uxorio con altra persona provochi, senza alcuna valutazione discrezionale del giudice, l'immediata soppressione dell'assegno di divorzile".
Gli Ermellini della Prima Sezione, con la pronuncia in commento, sollecitano le Sezioni Unite della Suprema Corte a rivedere l'orientamento più recentemente espresso e secondo il quale l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, sciogliendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, determina la decadenza dall'assegno divorzile senza possibilità per giudicante di ponderare i redditi dei coniugi al fine di stabilire, comunque, dell'indicata posta una misura.
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