Etichetta: Codice della Strada

Accertamento mediante etilometro e obblighi di omologazione e taratura, la Suprema Corte interviene ancora sui requisiti formali di verbalizzazione (Cass. n. 1921/2019)

In tema di violazione al Codice della Strada, la Suprema Corte, Sezione Sesta, con la sentenza in commento, ha affermato che il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione del cd. “alcooltest” è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura.

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Sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente e nozione di "giustificato motivo" (Cass. n. 30939/2018)

Nuovo intervento della Suprema Corte, Sezione Seconda, in tema di omessa comunicazione dei dati del conducente e nozione di giustificato motivo.

In particolare gli Ermellini hanno confermato che, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, Codice della strada, ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all’epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi nella guida.

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Quando il proprietario del veicolo è esente da responsabilità per non aver comunicato i dati del conducente in caso di violazione del Codice della Strada: Cass. n. 9555 del 18.4.2018

Con la pronuncia in commento, i Giudici della Suprema Corte hanno chiarito che ai fini dell'applicazione dell'art. 126 bis codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice di volta in volta, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.

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