Etichetta: Diritto della circolazione stradale

Ciclista caduto in pieno giorno a causa di una buca stradale ben percepibile: ente proprietario comunque tenuto al risarcimento (Cass. civ., sez. III, ord., 2 maggio 2022, n. 13729)

La pronuncia in esame riguarda il caso di uno sventurato ciclista caduta in pieno giorno a causa di una buca di grandi dimensioni e, come tale, più facilmente percepibile dal danneggiato.

In primo grado, il Tribunale adito, espletate le prove per testi, rigettava la domanda, sostenendo che, pur essendo stato provato il nesso causale tra l'avvallamento e la caduta, quest'ultima doveva ascriversi al caso fortuito, coincidente con la condotta negligente del danneggiato, essendo la presenza di sconnessioni su una strada extraurbana una situazione non eccezionale e quindi prevedibile dall'utente.

La Corte d'Appello, adita dal ciclista, rigettava l'appello, confermando, per quanto ancora qui di interesse, che, dovendosi sussumere la fattispecie sotto l'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato aveva avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento, integrando il fortuito, considerate le circostanze di tempo (h 13,20 di un giorno d'estate) e di luogo (strada con avvallamenti assolutamente evidenti) e la circostanza che il danneggiato fosse alla guida di una bicicletta da corsa, il che gli avrebbe richiesto una particolare prudenza.

Il ciclista danneggiato proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo che veniva accolto dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento che (...) continua QUI

Guida in stato di ebbrezza: accertamento mediante alcooltest e obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (Cass. n. 28/2021)

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha avuto modo di confermare che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del cd. C.d.s. , l'accertamento strumentale dello stato di ebrezza alcolica (mediante cd. alcooltest o etilometro) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, che impone alla P.G. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza però che da ciò derivi l'obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso prima di procedere all'effettuazione del test alcolimetrico, onde consentire l'arrivo del difensore eventualmente nominato.

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Cosa accade nel caso di investimento del pedone fuori dalle apposite strisce pedonali? (Cass. n. 47204/2019)

Cooperazione colposa del pedone e causalità della colpa.

 

Con la pronuncia in commento (Cassazione penale sez. IV, 14/11/2019, dep. 21/11/2019, n.47204), la Suprema Corte affronta il tema della causalità della colpa nell'ambito della circolazione stradale, in occasione di un sinistro tra auto e pedone che non utilizzava l'apposito attraversamento pedonale; il pedone che non utilizza le apposite strisce pedonali concorre sempre al sinistro? Cosa accade se il comportamento alternativo lecito non spiega efficacia impeditiva dell'evento?

Sul punto, preme sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. E la Corte ha chiarito che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale (cfr. Cass. n. 47290/2014). 

Per configurare una cooperazione colposa del pedone, non basta dunque che lo stesso abbia omesso di attraversare sulle strisce pedonali ma è necessario accertare se la condotta omessa sia causalmente riconducibile con l'evento, si parla appunto di "causalità della colpa".

 

Cosa fare in caso di incidente in bicicletta: “guida pratica” per ciclisti

Sperando di non averne mai bisogno, è importante sapere cosa fare in caso di sinistro stradale mentre si è in bicicletta. A prescindere dalla dinamica e dalle statistiche, come interviene la compagnia assicurativa in seguito ad un incidente tra bicicletta e auto?

In prima battuta occorre precisare che non si applica il regime semplificato denominato “risarcimento diretto”, di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni; del pari non trova applicazione l’art. 143 Cod. Ass.ni per la denuncia di sinistro.

Se le parti sono d’accordo, è comunque consigliabile compilare subito il modulo C.A.I. per cristallizzare la dinamica del sinistro, come riconosciuta dal responsabile; in mancanza del predetto modulo, come probabile nel caso del ciclista, le parti potranno procedere anche su di un normalissimo foglio bianco, ivi riportando i propri dati, specificando la dinamica del sinistro e sottoscrivendo le dichiarazioni, allegando infine i nominativi di eventuali testimoni, i riferimenti assicurativi e gli estremi dei relativi documenti di identità.

Nel caso in cui, invece, nascano delle divergenze tra le parti circa l’attribuzione delle effettive responsabilità nella verificazione dell’incidente, occorre (...) CONTINUA di seguito