Etichetta: Risarcimento del danno

Rafting e responsabilità dell’organizzatore in caso di infortuni dei partecipanti: Cassazione n. 18903/2017

L'organizzatore di attività sportive con caratteristiche di pericolosità, quali il rafting, si trova in una posizione di protezione nei confronti dei soggetti che a lui si rivolgono per praticare tale attività sportiva pericolosa. Dalla predetta posizione di garanzia deriva, a carico dell’organizzatore, per andare esente da responsabilità, l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie per contenere e non aggravare il rischio e di impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva.

La responsabilità per danni cagionati da animali e il fenomeno del cd. randagismo

In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, come è noto, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 2052 c. c.

Consenso informato: per la Cassazione la forma orale non basta

Oltre ad escludere la validità del consenso nel caso in cui il sanitario ometta del tutto qualsiasi informazione circa natura, rischi e possibilità di successo dell’intervento, la Suprema Corte, con la decisone in esame, ha ribadito la necessità che l’informazione al paziente sia specifica ed effettiva, negando sostanzialmente la possibilità di un consenso tacito o presunto.

Danni da dispositivi medici difettosi

Il caso del paziente danneggiato da un dispositivo medico difettoso, ferma l’eventuale concorrente responsabilità della struttura sanitaria ove il dispositivo è stato applicato, rientra nell’ambito della responsabilità del produttore per...