Diritto civile
Rafting e responsabilità dell’organizzatore in caso di infortuni dei partecipanti: Cassazione n. 18903/2017
L'organizzatore di attività sportive con caratteristiche di pericolosità, quali il rafting, si trova in una posizione di protezione nei confronti dei soggetti che a lui si rivolgono per praticare tale attività sportiva pericolosa. Dalla predetta posizione di garanzia deriva, a carico dell’organizzatore, per andare esente da responsabilità, l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie per contenere e non aggravare il rischio e di impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva.