Cassazione Civile, Sez. Sesta, 24/1/2019, n. 1921, Presidente P. D’Ascola, Relatore A. Carrato
In tema di violazione al Codice della Strada, la Suprema Corte, Sezione Sesta, con la sentenza in commento, ha affermato che il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione del cd. “alcooltest” è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura.
L’onere della prova, circa il completo espletamento delle predette attività strumentali, grava sulla P.A., poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria. In particolare, ricordano gli Ermellini, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
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Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/homepage.page
Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia