Interessante pronuncia del Tribunale della Spezia, ottenuta dal nostro studio in una causa patrocinata dall’Avv. Jacopo Alberghi, che ha visto integralmente accolte le ragioni del danneggiato nostro assistito, un motociclista che era caduto a causa della manovra improvvisa di un pedone, il quale azzardava un attraversamento lontano dalle apposite strisce.
Istruita la causa, sia in punto di an che di quantum debeatur, superata la presunzione di responsabilità a carico del motociclista nostro assistito, il pedone, accertato quale unico responsabile del sinistro, è stato condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall’attore, oltre spese legali e di C.T.U..
Molto interessante il ragionato passaggio del Giudice circa l’ambito di applicazione dell’art. 2054, comma 1, c.c., inerente la nota presunzione di responsabilità a carico del conducente il veicolo nel caso di investimento di un pedone.
In esito alle risultanze delle prove assunte nel corso del giudizio, il Giudice correttamente osserva che “ai sensi dell’art. 2054, primo comma, c.c., il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; si tratta di una presunzione iuris tantum di colpa che ammette prova contraria, per cui il Giudice muove dall’assunto che la colpa sia presunta in capo al conducente, dovendo accertare in concreto l’eventuale condotta del pedone, con riduzione progressiva della percentuale di colpa presunta via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone.
D’altra parte, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 cit., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove
emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (in questi termini Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 05/03/2013;
nello stesso senso v. anche, da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017).
La responsabilità del conducente va invece integralmente esclusa (come nel caso di specie n.d.r.) quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017)”.
Applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie concreta in esame, accogliendo la domanda del motociclista, il Giudice ha ritenuto “indubbiamente sussistente un comportamento colposo del convenuto investito, il quale – in violazione di quanto disposto dall’art. 190, comma 5, cod. strada – ha attraversato la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali, in modo repentino ed a passo sostenuto, senza dare la precedenza al motoveicolo guidato dall’attrice che stava sopraggiungendo.
Per contro, nei confronti della conducente attrice, non dovrebbe trovare neppure applicazione la presunzione di cui al richiamato art. 2054 comma 1 c.c., laddove – come sostenuto dal convenuto – dovesse ritenersi escluso alcun contatto tra il pedone ed il motoveicolo, non vertendosi in tal caso in ipotesi di scontro.
Ad ogni buon conto, a prescindere dalla disciplina applicabile, l’accertata dinamica del sinistro induce ad escludere qualsiasi profilo di colpa a carico dell’attrice, la quale è caduta a terra o perché scontrata sul manubrio dal convenuto (come sostenuto dal teste ***), oppure (se si ritiene non provato detto scontro, come emerge dal verbale dell’autorità intervenuta e come sostenuto dalla difesa del convenuto) per avere tentato una manovra di emergenza volta ad evitare l’investimento del pedone, manovra in forza della quale l’attrice ha effettivamente schivato ***, non riuscendo tuttavia a mantenere il controllo del mezzo, che è scarrocciato a terra colpendole il ginocchio”.
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Avv. Jacopo Alberghi – Avvocato del Foro della Spezia